Le PEC dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

Le PEC dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

Dal 1 Luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia e precisamente Equitalia Nord s.p.a., Equitalia Centro s.p.a. ed Equitalia Sud S.p.a., sono state fuse per incorporazione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione e, pertanto, a decorrere dalla medesima data, non è stato più possibile effettuare la notifica a mezzo PEC ai vecchi indirizzi di posta elettronica certificata.

Quindi gli indirizzi della posta certificata equitalia sud, la PEC equitalia nord e la pec equitalia centro sono state unificate.

Nei giorni successivi alla costituzione della nuova società, in numerosi blog e siti Internet specializzati, si sono intervallate notizie apparentemente contrastanti, in quanto risultavano esistenti due indirizzi PEC e, il dubbio degli Avvocati, era quello di comprendere quale indirizzo fosse valido per le notifiche telematiche ai sensi della legge 54/1994, per non incorrere nei casi di nullità della notifica.

La PEC protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Con una nota del 07/06/2017 del Ministero della Giustizia – dipartimento per gli affari di giustizia, relativa alla estinzione e cancellazione d’ufficio delle società del Gruppo Equitalia, è stato indicato il nuovo indirizzo PEC per le notifiche. Secondo la nota, “il nuovo indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni/notificazioni di cancelleria è protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it”.

Tale indirizzo risulta presente nel registro INIPEC, consultabile liberamente sul sito ww.inipec.gov.it e disciplinato ai sensi dall’art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Pertanto, rientrando tale registro nei pubblici elenchi per le Notifiche a mezzo pec, previsti ai sensi dell’art. 16 ter della Legge n.221/2012, è possibile procedere alla notifica in proprio ai sensi dell’art. 3 bis della L.53/1994.

La PEC pct@pec.agenziariscossione.gov.it

Proseguendo nella ricerca degli indirizzi PEC dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, si ravvisa la presenza di un secondo indirizzo pec nel registro PP.AA., registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12.

Tale registro, a differenza del primo, è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

Risultando, però, anche tale registro nei pubblici elenchi per le Notifiche a mezzo PEC, previsti ai sensi dell’art. 16 ter della Legge n.221/2012 è possibile procedere, anche in questo caso, alla notifica in proprio ai sensi dell’art. 3 bis della L.53/1994.

Conclusioni: quale indirizzo scegliere?

Risultando gli indirizzi PEC presenti in due differenti registri, entrambi appartenenti ai pubblichi elenchi per le Notifiche a mezzo PEC, ed essendo entrambi riconducibili all’Agenzia delle Entrate Riscossione (in quanto dalle ricerche effettuate, il codice fiscale è lo stesso per entrambi gli indirizzi PEC), la notifica telematica è valida su entrambe le PEC.

l’avvocato, dopo aver effettuato la notifica, dovrà prestare attenzione al momento della redazione della relata di notifica, in quanto dovrà indicare in modo corretto il pubblico registro da cui è stato tratto l’indirizzo PEC.

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