È possibile depositare un file video o audio col Processo Civile Telematico?
Con l’avvento del Processo Civile Telematico, dal 30 Giugno 2014, l’avvocato ha l’obbligo di depositare gli atti endoprocessuali in modalità esclusivamente telematica. Se avessimo un file audio, oppure video, sarebbe possibile effettuare il deposito telematico di tali file? Magari in alcuni procedimenti, l’inserimento di prove di tal specie potrebbero essere determinanti per il buon esito del giudizio.
La risposta al quesito posto è, purtroppo, negativa. Il Processo Civile Telematico ha la sua regolamentazione contenuta in regole tecniche; nello specifico l’art. 13 del D.M. 44/2011 individua quali possono essere, ai fini del deposito telematico, i pct formati ammessi dei documenti informatici.
L’art. 13, al comma 1 identifica quali file consentiti, i seguenti formati:
- .rtf
- .txt
- .jpg
- .gif
- .tiff
- .xml
Nello stesso comma, indica anche quali formati validi il .eml ed il .msg (entrambi formati della PEC), a patto che gli stessi contengano file che sono previsti al comma precedente, quindi escludendo categoricamente ogni formato audio oppure video.
Al comma 2, individua altri formati utilizzabili, come il .zip, il.rar ed il .arj. Anche per tali formati, la regola è imperativa: “è consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi, purché contenenti file nei formati previsi al comma precedente”.
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Sulla base delle premesse indicate, è facile comprendere come il deposito telematico di file audio e video non sia consentito.
Consultandomi con altri colleghi e leggendo nella rete, si propongono due soluzioni, entrambe non efficaci perché non consentite dalle specifiche tecniche:
Zippare il file audio o video ed allegarlo in uno dei formati consentiti: .zip, .rar, .arj
Con tale rimedio, è possibile ottenere la compressione del file audio o video in uno dei formati consentiti dalle specifiche tecniche del PCT. Tale soluzione, benché in apparenza argina in problema in quanto consente ai gestionali il deposito e vi fa ricevere la famosa e sperata “terza pec”, è espressamente negata nell’art. 13 del D.M. 44/2011, che consente il deposito del file compresso, a patto che all’interno di esso siano presenti formati espressamente consentititi ai sensi del comma 1 art. 13 D.M. 44/2011.Utilizzare file .PDF come contenitore del file audio o video
Con tale rimedio, è possibile allegare in un file .pdf il file audio o video che noi vogliamo depositare. Una volta incorporato il file all’interno del PDF, lo depositeremo con il nostro gestionale e superiamo il “filtro” della terza PEC. Anche tale soluzione non è consentita ed anzi appare anche la più rischiosa. Per visionare o ascoltare un file video/audio all’interno di un PDF, è necessaria l’installazione di un software, Adobe Flash Player, in mancanza del quale il Giudice o le parti del processo, tentando di aprile il file .PDF, non vedrebbero altro che un banalissimo quadrato bianco. In tal caso gli effetti sarebbero praticamente devastanti. Eravamo convinti di aver depositato una prova schiacciante e ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano!
Oltre al problema tecnico, vige sempre la medesima regola imposta dalle specifiche tecniche, in quanto i file audio o video, qualunque siano i formati utilizzati, non sono ammessi ai sensi dell’art. 13 delle specifiche tecniche di cui al D.M. 44/2011.
PCT deposito video e audio: è quindi possibile farlo?
Nel PCT processo telematico l’unico modo per poter depositare tali file, è l’inserimento degli stessi all’interno di un supporto CD o DVD. Non è assolutamente consigliato il deposito in pen drive. Come potete immaginare il dato informatico, di qualunque natura, ha delle caratteristiche che rendono molto difficile la sua conservazione: il dato informatico è immateriale, ma soprattutto facilmente modificabile ed alterabile.
L’utilizzo di una pen drive, oltre ad essere più costosa rispetto al comune CD, renderebbe facilissima la sua alterazione o anche cancellazione accidentale ad opera di qualche operatore giuridico. È vero che esistono software in grado di proteggere le unità di memoria USB da modifiche, anche accidentali, impedendo la cancella zione del file, la sostituzione o la creazione di altri, ma l’utilizzo del CD o del DVD resta, allo stato attuale, il mezzo più sicuro per effettuare il deposito di file audio o video nel giudizio.
Deposito telematico del DVD: come si deve operare?
È opportuno creare un numero di copie di numero uguale alle parti del processo, oltre a quella destinata al fascicolo d’ufficio. In questo modo si rende più agevole l’acquisizione e la conoscenza del mezzo istruttorio proposto. Il deposito deve essere accompagnato da apposita nota nella quale si spiega perché si è effettuato il deposito con tale modalità e si descrive brevemente il contenuto del CD o DVD.
Il difensore avrà cura, poi, nel rispetto dei termini assegnati dal Giudice Istruttore di depositare, ad esempio la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c, ed indicare che tra i mezzi di prova di cui intende avvalersi ci sono anche file audio e/o video non depositabili telematicamente, dovendo rispettare quanto previsto nelle specifiche tecniche del Processo Civile Telematico ex art. 13 D.M. 44/2011 e che gli stessi saranno depositati in cancelleria in appositi supporti informatici.
Si deve ottenere l’autorizzazione da parte del Giudice per effettuare il deposito?
Da un punto di vista strettamente processuale, non si dovrebbe chiedere alcuna autorizzazione preventiva in quanto le parti hanno la possibilità di provare, con ogni mezzi, le ragioni del proprio assistito. Siccome il deposito dei file audio/video non è consentito dal Legislatore con modalità telematica, lo stesso è quindi consentito con il deposito in cancelleria del CD/DVD. Consiglio, siccome alcune cancellerie da quando è partito il Processo Civile Telematico hanno il timore di ricevere atti cartacei, di discuterne preliminarmente col Giudice che vi suggerirà la strada migliore da intraprendere, senza incorrere in inutili trafile amministrative che vi faranno perdere tempo e salute.