Quando tra i coniugi cessa l’affectio coniugalis e la convivenza è diventata intollerabile, l’unica soluzione per sciogliere il vincolo matrimoniale e chiedere la separazione legale e quindi in seguito il divorzio.
Separarsi però non è così semplice perché ha molteplici conseguenze sotto diversi punti di vista, tra cui anche quello patrimoniale.
Di seguito una breve disamina sugli effetti della separazione legale sui rapporti patrimoniali fra i coniugi.
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Scioglimento della comunione dei beni
La prima cosa da sottolineare è che la separazione legale non fa venire meno il vincolo matrimoniale, questo cessa solo in seguito al divorzio. Anche su tale punto occorre fare delle precisazioni perché lo scioglimento si ha con il matrimonio celebrato con il rito civile.
Nel caso di matrimonio concordatario quindi celebrato davanti a un ministro di culto cattolico, con il divorzio si ottiene solo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, attinenti anche il profilo patrimoniale, ma non il vincolo matrimoniale.
Ritornando agli effetti della separazione legale sui rapporti patrimoniali, occorre sottolineare che sia nel caso di separazione consensuale, sia nel caso di separazione giudiziale il primo immediato effetto è lo scioglimento della comunione dei beni e il venire meno dell’obbligo di convivenza.
Ciò vuol dire che i coniugi sono autorizzati a vivere separati e non si configura l’ abbandono del tetto coniugale quando uno dei due lascia l’abitazione familiare.
Lo scioglimento della comunione dei beni ha luogo soltanto nel caso in cui i coniugi non avessero già stabilito il regime di separazione dei beni al momento della celebrazione del matrimonio oppure successivamente.
Questo atto ha effetto non solo sulle parti, ma anche sui terzi e in particolare su eventuali creditori di uno solo dei due coniugi che all’improvviso potrebbero vedere venir meno parte delle garanzie reali sulle quali avevano fatto affidamento.
Ad esempio se i coniugi erano titolari in comunione dei beni di due appartamenti, i creditori personali di uno dei due coniugi facevano affidamento proprio su una possibile procedura esecutiva su tali beni, ma con la separazione potrebbero vedere dimezzato il valore dei beni su cui trovare soddisfazione.
A questo punto occorre una precisazione ulteriore, infatti se la separazione legale viene fatta in frode ai creditori può essere revocata, spetta però al creditore dimostrare che la separazione legale con intestazione dei beni al coniuge non debitore è stata fatta allo scopo di frodare i creditori. Il termine di prescrizione per tale azione è di 5 anni.
In realtà spesso le maggiori divergenze tra le parti ricadono proprio sullo scioglimento della comunione e quindi sull’assegnazione dei beni.
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Cosa succede alla casa familiare
La seconda importante ricaduta si ha sulla casa familiare. Partendo dal presupposto che la stessa sia di proprietà, occorre fare diverse distinzioni.
Infatti se l’immobile era stato acquisito da uno dei coniugi prima della celebrazione ed è intestato solo a costui, il bene resta di sua proprietà.
Questo accade anche nel caso in cui l’immobile sia frutto di una successione testamentaria o mortis causa o una donazione in favore di uno solo dei due coniugi.
Il diritto di proprietà è però sganciato dal diritto di abitazione, infatti, a tutela dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti (disabili portatori di handicap) e/o non economicamente indipendenti la casa viene assegnata al coniuge presso il quale vi è il collocamento dei figli.
Anche qui c’è una precisazione da fare perché non sono mancati casi in cui la casa è stata assegnata direttamente ai figli con il riconoscimento del diritto dei genitori di alternarsi. Ciò infatti è quanto stabilito dal decreto 1054 del 2017 reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in questo caso le figlie non si spostano dalla casa familiare ma sono i genitori a doverlo fare.
Alla madre viene riconosciuto il diritto di restare in casa dal lunedì al venerdì con il diritto di visita del padre, mentre quest’ultimo rientra in casa il venerdì sera e resta fino al lunedì mattina con diritto di visita della madre.
In assenza di figli la proprietà resta esclusiva del coniuge proprietario. Se la casa è in comunione dei beni tutto cambia. In questo caso in assenza di figli può essere disposta la vendita dell’immobile con conseguente divisione delle somme ricavate, questo indipendentemente dal fatto che uno dei coniugi abbia contribuito in modo prevalente o esclusivo all’acquisto dell’immobile.
Ovviamente il coniuge ha il diritto di prelazione, ovvero può decidere di acquistare la quota dell’altro versando quanto dovuto. Se l’abitazione lo consente è possibile anche proseguire alla divisione dell’immobile che in questo modo comprenderà due unità abitative.
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Cosa succede ai fondi del conto corrente
Un’ulteriore disamina deve essere fatta per i fondi presenti nel conto corrente. Le possibilità sono diverse:
- il primo caso è quello del conto corrente cointestato. In questo caso indipendentemente da chi versa effettivamente i soldi, le giacenze devono essere divise in due. Tale divisione si esegue sia nel caso in cui i coniugi abbiano scelto la comunione dei beni, sia nel caso in cui fossero in regime di separazione dei beni.
- Se la coppia è in comunione dei beni anche se il conto è intestato a uno solo dei due coniugi, le somme devono essere divise.
- Se la coppia è in regime di separazione dei beni e il conto è intestato a uno solo dei coniugi le somme non vanno divise. Ad esempio se Maria e Salvatore hanno scelto il regime di separazione dei beni e hanno due conti corrente intestati rispettivamente all’uno e all’altro coniuge, al momento della separazione ognuno conserva le somme accumulato sul proprio conto.
Per evitare che un coniuge sottragga fondi dal conto cointestato nel periodo intercorrente tra la richiesta della separazione legale e la pronuncia della stessa è possibile chiedere un provvedimento cautelare, ovvero il sequestro delle somme in conto corrente.
Mentre nel caso in cui il sequestro non sia stato chiesto e uno dei due coniugi abbia sottratto più della metà delle giacenze, lo stesso deve rimborsare tali somme, tranne nel caso in cui dimostri che siano state utilizzate per esigenze della famiglia.
Diritti successori e TFR
Durante il periodo di separazione il vincolo matrimoniale, come già anticipato, non viene sciolto, anche questo particolare va ad incidere sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
La separazione è un periodo in cui i coniugi è come se fossero sospesi in un limbo, devono quindi riflettere e decidere se procedere o meno al divorzio definitivo.
Infatti gli stessi conservano i diritti successori e il diritto a riscuotere la pensione di reversibilità nel caso in cui l’altro coniuge perda la vita prima della pronuncia di divorzio.
A questa regola vi sono però delle eccezioni:
- nel caso in cui sia pronunciata una sentenza di separazione giudiziale con addebito a uno dei coniugi, anche se il decesso interviene prima del divorzio, il coniuge a cui la separazione è addebitata non può vantare diritti successori.
- nella stessa ipotesi, cioè separazione con addebito, il coniuge superstite può ottenere la reversibilità solo se nella sentenza di separazione giudiziale aveva ottenuto il riconoscimento del diritto agli alimenti (da non confondere con l’assegno di mantenimento che non viene riconosciuto al coniuge a cui sia addebitata la separazione).
Per poter ottenere la reversibilità il deceduto deve essere iscritto all’INPS prima della pronuncia di separazione.
Diverso è il caso del TFR, infatti in caso di separazione, se avviene il decesso di uno dei due, sebbene il vincolo matrimoniale ancora non possa essere considerato sciolto, il coniuge non può rivendicare tali somme.
Deve essere infine sottolineato che se le parti decidono di accedere alla separazione consensuale, quindi stabiliscono in accordo come dividere i beni in comunione, le somme sui conti correnti, l’ammontare di un eventuale assegno di mantenimento, non sarà necessario procedere alla divisione dei beni.
Gli effetti sui rapporti patrimoniali in caso di separazione legale cessano se i coniugi si riconciliano.
Differenze tra separazione consensuale e giudiziale
Gestire gli effetti della separazione legale sui rapporti patrimoniali dei coniugi non è semplice perché occorre tenere in considerazione diversi aspetti, tra cui quelli relativi all’addebitabilità che incide sul riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole.
Ciò anche in virtù del fatto che la Corte di Cassazione nel tempo ha modificato il suo orientamento e in diverse pronunce ha stabilito che il coniuge non ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio, ma deve essere valutata la capacità lavorativa.
Come avvocato sai bene che oggi puoi gestire i clienti che chiedono la separazione con diverse procedure, infatti se la litigiosità è bassa puoi proporre una separazione consensuale (D.L. 132 del 2014 convertito in legge 162 del 2014), in questo caso il ruolo dell’avvocato è centrale perché aiuta le parti ad assumere un accordo che possa soddisfarle entrambe e tutelare i figli minorenni e i maggiorenni non economicamente indipendenti.
L’accordo deve però essere omologato, infatti se la coppia non ha figli minori, oppure maggiorenni non autosufficienti ed economicamente non indipendenti, deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica del tribunale competente che dopo controllo formale appone il Nulla Osta.
In caso contrario, quindi in presenza di figli il controllo viene eseguito dal P.M. che deve valutare se l’accordo è rispondente all’interesse dei figli e in caso contrario lo trasmette al Presidente del Tribunale che fissa entro 30 giorni l’udienza di comparizione davanti al giudice.
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