L’avvocato non può offendere, mai!

Self Control, questa l’espressione che potrebbe dedicarsi agli avvocati che pur in situazioni stressanti, come all’interno di un processo, devono fare ben attenzione a cosa dicono e al tono utilizzato nelle varie attività processuali, perché, è bene ricordare, che l’avvocato non può offendere, mai.

A dirlo sono norme previste dai codici e dal codice di deontologia forense.

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Il Codice Deontologico Forense

Ritornando al comportamento che un avvocato deve tenere, in aula e non solo, è bene ribadire che mantenere un certo contegno nei luoghi istituzionali, come ad esempio un tribunale, è molto importante.

Quindi se sei molto sanguigno è meglio cercare di lavorare sul temperamento per evitare di incorrere in sanzioni.

Evitare di ingiuriare la controparte o il giudice a prima vista può apparire una norma di buon gusto, in realtà non è così perché a stabilire che gli appartenenti all’avvocatura devono astenersi dall’adottare comportamenti ed espressioni verbali sconvenienti o ingiuriosi è il Codice di deontologia forense che ogni avvocato dovrebbe avere sempre con sé e ricordarsi periodicamente di sfogliare.

In particolare in questo caso ci ci riferisce all’articolo 52 del nuovo Codice.

Come noto, gli ordini professionali adottano dei codici deontologici che vanno a regolamentare come devono comportarsi gli iscritti all’albo.

Il Codice deontologico di qualunque professionista non può essere considerato un mero insieme di regole interne, infatti, più volte la giurisprudenza ha stabilito che lo stesso può essere considerato un fonte del diritto.

Ovviamente il Codice è subordinato rispetto ad altre fonti come la Costituzione, leggi costituzionali, fonti del diritto dell’Unione Europea, legge ordinarie, atti parificati alla legge, regolamenti.

Ciò vale ancor più per il Codice deontologico forense che va a disciplinare una professione che ha ad oggetto proprio la legge e il rispetto delle norme di convivenza civile.

In relazione alla responsabilità professionale dell’avvocato che commette l’errore di ingiuriare un cliente, un giudice o un’altra parte del processo, deve essere sottolineato che l’articolo 52 del codice deontologico forense (nella precedente versione articolo 20 cdf) in modo specifico sottolinea che l’avvocatura in ogni contesto, con il decoro che si conviene a questa professione deve evitare di pronunciare frasi sconvenienti o offensive.

La norma è abbastanza chiara, quello su cui, invece, molti dubitavano era la possibilità di far valere questo articolo in sede giudiziaria, ciò almeno fino alla sentenza del Consiglio Nazionale Forense 61 del 2015.

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Le sanzioni del Consiglio Forense

La sentenza ha ad oggetto una vicenda a dir poco incresciosa, infatti, un avvocato, all’interno di un processo esecutivo, al momento della nomina del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), il cui ruolo era stimare i beni oggetto di pignoramento, dà in escandescenze accusando il giudice di compiere un atto contrario alla legge.

Nonostante fosse stato invitato più volte a trattenersi e moderare i toni, l’avvocato aveva continuato nel suo comportamento offensivo e ingiurioso minacciando addirittura di denunciare il magistrato davanti al Consiglio Superiore della Magistratura.

A quel punto il Consiglio Forense Territoriale commina una sanzione disciplinare all’avvocato. Nella vicenda in oggetto, che in questo caso ha il compito di delineare la responsabilità professionale dell’avvocato, il Consiglio Nazionale Forense abbraccia la stessa linea del Consiglio Territoriale.

Sottolinea inoltre che sebbene l’avvocato abbia il compito di difendere con fermezza gli interessi dell’assistito, non deve mai trascendere in comportamenti che siano offensivi o possano essere considerati ingiuria. Questi atteggiamenti, infatti, si trasformano in una vera e propria lesione della dignità della professione.

I valori da rispettare in aula sono quelli della probità, lealtà, correttezza, prudenza. Questa è solo una delle pronunce che delimitano i poteri dell’avvocato.

L’avvocato non può offendere, mai: esigenze difensive

Conferma questa teoria anche la pronuncia del Consiglio dell’Ordine di Sondrio del 2003.

Questa specifica che pone in essere un comportamento contrario alla deontologia professionale l’avvocato che senza alcuna reale esigenza difensiva utilizza espressioni ingiuriose o sconvenienti. Le stesse non si addicono a un professionista che abbia a cuore il decoro della professione.

La pronuncia sottolinea ulteriormente che la gravità di tale comportamento non viene meno neanche nel caso in cui tale comportamento sia il frutto dell’altrui provocazione oppure nel caso in cui le offese siano reciproche.

È bene quindi per ogni avvocato esercitarsi in modo da mantenere il controllo in aula in qualunque situazione, anche la più complessa e stressante.

In questo caso corsi di meditazione e di yoga potrebbero davvero aiutare a mantenere la mente lucida e quindi anche a difendere in modo migliore gli interessi dei propri assistiti.

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La disciplina delle ingiurie nel codice di procedura civile

La disciplina contenuta nel codice deontologico può essere considerata un’emanazione del codice di procedura civile e in particolare dell’articolo 891.

La disciplina che tra poco sarà esaminata non si occupa solo degli avvocati ma di tutte le parti che all’interno del procedimento in un certo senso rappresentano la legge e in particolare:

  • Il giudice.
  • Il CTU.
  • Il pubblico ministero.
  • Le parti.
  • Gli avvocati.

L’articolo 891 del CPC stabilisce che le parti e i difensori negli atti difensivi, scritti o pronunciati davanti al giudice non devono usare frasi sconvenienti o offensive. Nel caso in cui dovessero incorrere in tale errore il giudice dovrà stralciare queste dagli atti processuali.

Non finisce qui, perché l’articolo conclude stabilendo che nel caso in cui le espressioni sconvenienti non abbiano attinenza all’oggetto del processo, il giudice può anche stabilire il risarcimento del danno nei confronti della parte che ha subito le ingiurie.

A completare la disciplina interviene l’articolo 89 del codice di procedura civile. Questo stabilisce che il diritto al risarcimento del danno matura non solo nel caso in cui le frasi sconvenienti siano estranee all’oggetto del procedimento, ma anche nel caso in cui siano eccedenti rispetto alle esigenze difensive.

Spetta al giudice del processo in corso stabilire se nel caso specifico si rientra nella normale dialettica processuale volta a difendere gli interessi del proprio assistito oppure si travalichi tale limite e quindi si sfiori il reato di ingiuria.

Questa valutazione del giudice, come stabilito dalla sentenza 2188 della Corte di Cassazione, I sezione, del 1992 appartiene ai poteri discrezionali del giudice e se congruamente motivata non può essere oggetto di impugnazione neanche in sede di legittimità. Quindi si riconosce al giudice una certa preminenza nella valutazione.

A questo punto occorre una piccola integrazione, infatti, è bene ricordare che il reato di ingiuria è stato depenalizzato e nell’attuale disciplina contenuta nell’articolo 594 del codice penale chiunque offenda il decoro o l’onore di una persona presente può essere condannato con la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a 516 euro.

Fatte salve le aggravanti, ad esempio quando l’ingiuria è pronunciata in presenza di più persone.

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L’ingiuria dell’avvocato nel codice penale

Occorre precisare che anche il codice penale contiene delle norme inerenti le offese ed ingiurie dell’avvocato in sede processuale. In questo caso l’articolo da esaminare è il 598 del codice penale.

Questo stabilisce che non si può essere puniti per le offese contenute negli scritti o nelle difese orali pronunciate dai patrocinatori o dalle parti davanti all’autorità giudiziaria o davanti all’autorità penale nel caso in cui le offese siano relative all’oggetto del procedimento in corso.

In questo caso si vuole far prevalere il diritto di difesa. Quando però si travalica questo limite, è possibile perseguire colui che attua tale comportamento.

Ad esempio se è in corso un procedimento per un reato, come ad esempio il furto, non si può offendere la controparte dicendo che ha comportamenti poco morali inerenti la vita sessuale perché questo tipo di offesa non concerne l’oggetto del procedimento in corso.

In relazione all’articolo 598 del codice penale deve essere precisato che l’esimente prevista vale sono per gli scritti presentati come atti del processo, ad esempio una memoria difensiva, non vale, invece, per gli scritti inviati privatamente alla contro parte, ad un avvocato o altra parte del processo.

L’esimente si esclude per qualunque carteggio tra le parti anche se collaterale all’attività processuale.

L’avvocato non può offendere mai, neanche nell’atto di citazione

In dottrina si è molto discusso sulla possibilità di applicare l’esimente vista finora anche all’atto di citazione. Questo, infatti, è antecedente rispetto alla reale instaurazione del processo.

Secondo la Cassazione Penale nella sentenza 3 del 2001 la citazione è un atto che può essere considerato estensivamente come parte dell’attività processuale e quindi gode dell’esimente prevista per le offese che riguardano l’oggetto del processo.

Non resta quindi che preparare una tisana rilassante prima di compiere ogni atto processuale, che sia scritto o orale, in modo da evitare di incorrere nel reato di ingiuria.

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