Validità della notifica in cancelleria

Validità della notifica in Cancelleria in assenza di elezione di domicilio e quando la PEC è indicata solo per le comunicazioni

La corte di cassazione III Sezione Civile, con sentenza n. 15147/2017, ha stabilito che è valida la notifica effettuata presso la cancelleria se la parte non abbia eletto domicilio nel comune in cui aveva sede l’ufficio giudiziario ed abbia indicato la PEC solo per la ricezione delle comunicazioni.

Nella pronuncia in esame, la parte ricorrente impugnava per Cassazione la Sentenza di Appello, in quanto dichiarava che la stessa, notificata mediante deposito in cancelleria, fosse irrituale e che la notifica, in assenza di domicilio eletto, dovesse essere fatta all’indirizzo PEC indicato nel ricorso in appello, come statuito dalla Sentenza SS.UU. 10143/2012.

I resistenti eccepivano, invece, che la Sentenza di Appello fosse stata ritualmente notificata mediante il deposito in cancelleria, in quanto la ricorrente non aveva eletto domicilio nel comune in cui aveva sede l’ufficio giudiziario e che la notifica a mezzo PEC non era possibile in quanto, nella procura alle liti rilasciata a margine dell’atto notificato, i difensori avevano indicato il proprio indirizzo PEC esclusivamente per le comunicazioni di cancelleria e non anche come domicilio eletto.

La Suprema Corte, investita della questione, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale in quanto proposto oltre il termine breve di decadenza ex artt. 325 comma 2 e 326 comma 1 c.p.c., risultando ritualmente notificata la sentenza d’Appello con il deposito in Cancelleria, rilevando che:

  1. l’indicazione della PEC, prevista per rendere più agevoli le comunicazioni di Cancelleria, non rende inapplicabile l’intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, non potendo obliterarsi la volontà espressamente manifestata dalla stessa parte o dal suo difensore diretta a designare l’elemento topografico dell’elezione di domicilio in maniera compatibile con le regole del processo;
  2. la PEC costituisce, dunque, oggetto di un’informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, e che è destinata surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato;
  3. tale scelta volontaria prevaleva anche nel caso di elezione di domicilio ex lege presso la cancelleria del giudice adito, in conformità del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82;
  4. se la indicazione dell’indirizzo PEC, senza ulteriori specificazioni, individuava il luogo virtuale cui dovevano essere effettuate tanto le “comunicazioni”, quanto le “notificazioni” degli atti processuali, diversamente la espressa destinazione del luogo virtuale soltanto alla ricezione delle “comunicazioni” di Cancelleria, se accompagnata da una elezione di domicilio – tanto più se in luogo diverso da quella dello studio del procuratore ad litem -, concentrava esclusivamente sul domicilio eletto il luogo di destinazione delle “notificazioni”: con la conseguenza che, qualora il luogo indicato non fosse ricaduto nella circoscrizione dell’Ufficio giudiziario, doveva ritenersi valida la notifica eseguita mediante deposito dell’atto presso la Cancelleria Regio Decreto n. 34 del 1937, ex articolo 82.

Conclusione

Per i motivi esposti, la Suprema Corte ha stabilito che l’indicazione, nello stesso atto di appello, dell’indirizzo PEC dei legali “non domiciliatari”, accompagnata dalla esplicita richiesta di ricevere solo le “comunicazioni”, assume rilevanza esclusivamente per le comunicazioni di cancelleria e non anche ai fini delle “notificazioni”, dovendo pertanto ritenersi correttamente e validamente eseguita la notifica della sentenza di appello presso la cancelleria.

Tale decisione, in contrasto con l’attuale disciplina della PEC quale domicilio elettronico eletto dall’avvocato ed iscritto presso pubblici registri, si è avuta poiché, all’epoca dei fatti, non era in vigore la disciplina sancita ai sensi dell’art. 52 D.L. 90/2014 e della legge 114/2014 di conversione.

L’art. l’articolo 52 del D.L. 90/2014 ha aggiunto l’articolo 16 sexies al D.L. 179/2012 per cui, salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l’indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE.

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