Lo ha stabilito il Tribunale di Mantova, con una sentenza del giudice Mauro Bernardi, in merito al caso di due coniugi separati, in cui il padre aveva richiesto la modifica delle condizioni regolanti il rapporto genitori-figli e la loro residenza con la madre, sulla base di affermati comportamenti diseducativi della madre, rilevando tra l’altro, che quest’ultima aveva pubblicato le foto dei figli di tre anni e mezzo e di un anno e mezzo sui social network, nonostante l’opposizione del padre.
Il Tribunale adito, ha deciso, senza però modificare l’accordo sui figli, e ha ritenuto che l’inserimento delle foto dei figli minori sui social network , nonostante l’opposizione di uno dei genitori, integri violazione dell’art. 10 c.c., che vieta la pubblicazione di foto e immagini senza il consenso dell’avente diritto, nonché degli artt. 4, 7, 8 e 145 del D.lgs. 196/2003, riguardante la tutela della riservatezza dei dati personali, nonché degli artt. 1 e 16, 1° comma, della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (Conv. NY 20.11.1989, ratificata dall’Italia con L. 27.5.1991 n. 176).
Con il provvedimento in commento il Tribunale di Mantova prende posizione su una questione certamente di grande attualità: la legittimità della pubblicazione delle foto dei figli minori sui social network, pratica tanto diffusa quanto inconsapevole dei rischi e dei limiti.
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Pubblicazione delle foto di minorenni su Facebook: ci vuole il consenso?
Il Tribunale riconosce innanzitutto il pregiudizio per il minore insito nella diffusione della sua immagine: «l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi – scrive il giudice – in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini», non potendosi, inoltre, trascurare il pericolo che qualcuno «con procedimenti di fotomontaggio ne tragga materiale pedopornografico» da far circolare in rete.
Il riconoscimento del pericolo insito nella pubblicazione sui social network delle foto dei minori, conduce il giudice adito a ritenere ammissibile la pronuncia di una inibitoria urgente con la quale sia ordinata la rimozione delle foto già postate e ribadito il divieto di pubblicare nuove foto, qualora manchi il consenso dell’altro genitore.
Legge sulla privacy per le foto dei minorenni: il diritto all’immagine
Il diritto all’immagine si esplica nel divieto per i terzi di esporre o pubblicare il ritratto senza il consenso dell’interessato.
L’art. 10 c.c. tutela l’interesse del soggetto a che la sua immagine non venga diffusa o esposta pubblicamente, e prevede che, qualora l’immagine di una persona o dei suoi genitori, del coniuge o dei figli sia esposta o pubblicata senza il consenso della stessa, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, possa ordinare la rimozione della pubblicazione e condannare al risarcimento dei danni.
La norma codicistica va ricollegata con gli artt. 96-97 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). L’art. 96, nello specifico, stabilisce che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”, salvo che la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà, dall’ufficio pubblico ricoperto o da particolari necessità scientifiche, culturali o di sicurezza, o salvo ancora che la riproduzione sia collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. (art. 97).
La protezione dell’immagine spetta in primis alla persona interessata, vi è però l’estensione del diritto ad agire in giudizio anche ai familiari parenti più prossimi, nell’ottica costituzionalmente orientata di solidarietà familiare.
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Pubblicare foto di bambini su Facebook: è possibile senza consenso?
In assenza di norme specifiche, il consenso alla pubblicazione delle immagini relative ai minori deve essere espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Con riferimento al trattamento dei dati personali, del resto, il principio è chiaramente espresso dall’art.8 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.4.2016, che entrerà in vigore il 25.5.2018, il quale specifica che “per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale”.
Secondo quanto disposto dall’art. 316 c.c., la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori ed è esercitata “di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”. Trattandosi certamente di questioni riguardanti il “maggior interesse per il figlio”, anche in caso di disgregazione dell’unità familiare, la decisione circa la prestazione del consenso alla pubblicazione dell’immagine dovrà essere adottata da entrambi i genitori.
Come deciso dal giudice mantovano, dunque, l’opposizione del genitore (peraltro nel caso specifico titolare di affido condiviso) è tale da rendere illecita la pubblicazione delle immagini.
Il Tribunale di Mantova, tuttavia, sul presupposto del carattere potenzialmente pregiudizievole della pubblicazione dell’immagine dei minori sui social network, riconosce anche la necessità di provvedere in via d’urgenza al fine di vietare la pubblicazione di nuove immagini e di ordinare la rimozione di quella già postate, e afferma la necessità del consenso di entrambi i genitori, o meglio che non sussista l’opposizione di uno di essi, per la pubblicazione delle immagini.
Partendo proprio dal riconoscimento del carattere pregiudizievole del comportamento, potrebbe essere effettuata un’ulteriore considerazione riguardo alla pubblicazione delle immagini dei minori su facebook e similari.
Partendo dal presupposto che il consenso alla pubblicazione dell’immagine costituisce un negozio unilaterale che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, non avrebbe ad oggetto il diritto personalissimo ed inalienabile all’immagine, ma solo l’esercizio di tale diritto (Cass. civ. Sez. I, 29-01-2016, n. 1748), potremmo dire che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale prestando il consenso alla pubblicazione non dispongono certo del diritto all’immagine in sé, bensì esclusivamente rappresentano il minore nel compimento del negozio giuridico in cui consiste la prestazione del consenso alla pubblicazione.
Di conseguenza, si potrebbe addirittura ipotizzare l’esistenza di un diritto al risarcimento del danno in capo al minore, fondato sulla responsabilità del/dei genitori che abbiano pubblicato le foto del figlio sui social network, e ciò a maggior ragione nel caso di maggiore degli anni sedici che con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 potrà disporre del trattamento dei propri dati personali.