L’uso della PEC nel processo penale

Con il DPR n. 68 dell’11 febbraio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005), la posta elettronica è diventata “certificata” (PEC), intendendo con tale termine “ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici”.

Con tale strumento si è potuto dare a un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, fornendo così agli utenti la prova dell’invio e della consegna (o mancata consegna) dell’e-mail al destinatario.

Il termine “Certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

Inoltre, in ogni avviso inviato dai gestori è inserito anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte.

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Le notifiche PEC nel processo penale

La digitalizzazione delle comunicazioni e delle notificazioni nell’ambito sia del processo civile e/o amministrativo che di quello penale costituisce uno degli obiettivi maggiormente perseguiti negli ultimi anni da parte del Legislatore: la sostituzione del documento digitale al cartaceo favorisce, infatti, la riduzione degli sprechi e degli spazi occupati dagli archivi, oltre alla velocità e sicurezza nella trasmissione dei dati.

In ambito penale la p.e.c. è stata introdotta dall’art. 4 D.L. 193/2009 (“Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia”), convertito dalla L. 22.2.2010, n. 24; con l’art. 16, comma 4, D.L. 179/2012 si è poi previsto che: “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione a la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”.

Sia il termine utilizzato dal Legislatore (“procedimenti”) che il mancato riferimento alla pendenza di un processo dinanzi ad un giudice che, infine, il richiamo all’art. 151 c.p.p. (che riguarda gli “atti del P.M. nel corso delle indagini preliminari”) inducono a ritenere che non soltanto la fase processuale ma anche quella delle indagini preliminari ricada nell’ambito applicativo della norma in questione.

Il comma 9, lettera c bis, del citato D.L. 179/2012 stabilisce, tuttavia, che a decorrere dal 15 dicembre 2014 le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. saranno eseguite attraverso p.e.c. nei procedimenti dinanzi ai Tribunali e Corti di Appello: ne consegue che esulino dall’ambito di applicazione della norma i procedimenti innanzi ai Giudici di Pace, alla Corte di Cassazione, ai Tribunali per i Minorenni e Militari ed agli Uffici di Sorveglianza.

Destinatari delle notifiche a mezzo p.e.c. nel procedimento penale debbono considerarsi tutti i soggetti del libro I del codice salvo l’imputato.

Alla posizione di quest’ultimo deve essere accomunata quella della persona sottoposta alle indagini giusta l’estensione operata dall’art. 61 c.p.p. delle garanzie e dei diritti previsti in favore del primo.

La portata prescrittiva dell’esclusione è stata limitata dalla giurisprudenza di legittimità.

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Sentenza n. 32398/2011 e conforme n. 16622/2016

Con tale sentenza la Cassazione ha ritenuto che: “La notificazione di un atto di cui sia destinatario l’imputato o altra parte privata in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma 2 bis c.p.p.” (conforme, da ultimo, Cass., sez. IV, 3.3 – 21.4.2016, n. 16622).

Ne consegue la ritualità della notifica a mezzo p.e.c. al difensore dell’imputato dell’atto destinato a quest’ultimo ove irreperibile (art. 159 c.p.p.), domiciliato presso il difensore (art. 161 c.p.p.), latitante (art. 165 c.p.p.) o residente all’estero nell’ipotesi in cui non abbia ottemperato all’invito a dichiarare o eleggere domicilio nello Stato (art. 169, comma 1, c.p.p.).

La tenuta costituzionale del sistema e di quest’ultima opzione interpretativa risiede nei doveri di diligenza e di informazione verso l’assistito, statuiti dalla Legge professionale e dal codice deontologico e più volte affermati anche dalla giurisprudenza della C.E.D.U.

L’astratta potenzialità che persone offese, parti civili, responsabili civili, persone civilmente obbligate per il pagamento della pena pecuniaria, enti ed associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato o citati ai sensi del D. Lgs. 231/2001, interpreti, periti e consulenti tecnici possano ricevere notifiche a mezzo p.e.c. va coordinata, ovviamente, con la previsione dell’art. 16 ter cit. D.L. 179/2012, il quale definisce i “pubblici elenchi per le notificazioni e comunicazioni”, rimandando alle previsioni degli articoli 4 e 16, comma 12, del citato D.L., 16 D.L. 29.11.2008 e 6 bis D. Lgs. 7.3.2005 n. 82: ne consegue che destinatari delle notifiche a mezzo p.e.c. potranno essere soltanto soggetti tenuti per legge ad avere un indirizzo di p.e.c., ovvero le Amministrazioni Pubbliche, le imprese costituite in forma societaria, nonché i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.

In presenza delle predette condizioni di legittimità la notifica a mezzo p.e.c. deve ritenersi consentita anche in assenza dei decreti attuativi e/o delle situazioni di “urgenza” o particolarità richieste dagli artt. 149 e 150 c.p.p.; in tal senso è significativo l’arresto di Cass., sez. IV, 21.4.2016, n. 16622, per cui: “Nel processo penale, le notifiche ai difensori possono essere effettuate ricorrendo alla procedura con mezzi tecnici idonei tra cui è compresa la trasmissione telematica, se certificabile, a prescindere dall’emanazione dei decreti attuativi destinati a regolamentare l’uso della p.e.c.”.

In questo contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento si colloca la questione decisa con con decreto del 14.6.2016, ovvero la ritualità della notifica a mezzo p.e.c. nel processo penale non già su richiesta della cancelleria ma di una parte privata.

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Il caso in esame

Con decreto del 14.6.2016 la Corte di Assise di Taranto, su richiesta avanzata da alcune parti civili, disponeva la citazione di diverse persone giuridiche quali responsabili civili, “facoltizza(ndo) le parti civili richiedenti alle notifiche di cui al comma 4 dell’art. 83 c.p.p.”.

Queste ultime notifiche avvenivano a mezzo posta elettronica certificata.

All’udienza del 18.7.2016, pertanto, il P.M.ed il difensore di una società in tal modo citata, eccepivano la “ inesistenza e/o abnormit & agrave; della citazione a mezzo p.e.c. ”.

La Corte, riservata la decisione in camera di consiglio, provvedeva come dall ’ ordinanza in commento, ritenendo che “ non è previsto l’ utilizzo della p.e.c.nel caso di notificazione effettuata dalle parti private.

La soluzione della predetta questione è completamente diversa rispetto all’orientamento della prima giurisprudenza formatasi sul punto.

Tuttavia, il medesimo principio era stato già affermato dallagiurisprudenza di legittimità.

In una fattispecie concernente la ritualità di un’istanza indirizzata alla cancelleria e trasmessa mediante p.e.c., ad esempio, la Cassazione aveva già affermato che: “per quanto attiene la trasmissione dell’istanza del difensore a mezzo p.e.c.si osserva che alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l’uso di tale mezzo informatico di trasmissione, quale forma di comunicazione e/o notificazione.L’ utilizzo della pec è stato consentito, ma a partire dal 15.12.2014, solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall’imputato – a norma degli articoli 148 comma 2-bis – 149 150 e 151 comma 2 cod.proc.pen. (legge n. 228 del 2012 (art. 1 comma 19); D.L. 18.10.2012 n. 179, art. 16, comma 9 e 10). Allo stato, la forma della notifica via pec è deputata a sostituire forme derogatorie dell’ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari.

Si tratta de:

a) le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p.;

b) le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall’Autorità Giudiziaria (giudice o pubblico ministero), “con mezzi tecnici idonei”, secondo il dettato dell’art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen;

c) gli avvisi e le convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall’imputato, per le quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante mera comunicazione telegrafica dell’estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all’art. 157, commi primo e secondo e nei confronti del destinatario o di suo convivente (art. 149, cod. proc. pen.);

d) le notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall’imputato, mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto (art. 150, cod. proc. pen.)” (Cass., sez. I, 28.1.2015, n. 18235); chiarendo altresì “che, a differenza di quanto previsto per il processo civile, nel processo penale tale forma di trasmissione, per le parti private, non sarebbe stata comunque idonea per comunicare l’impedimento.

Tutto ciò detto, la soluzione deve ritenersi la seguente: la notifica a mezzo p.e.c. da parte del difensore di una parte privata, invero, è ammessa pure dall’art. 1 L. 53/1994, sì come modificato dal D.L. 90/2014, esclusivamente in “materia civile, amministrativa e stragiudiziale

(“L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”).

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