PCT stato attuale e problemi con pst.giustizia.it

Il processo civile telematico è una realtà digitale che coinvolge gli avvocati. Scopo della riforma, intrapresa in quel che erano gli anni ’90, è sempre stato quello di ridurre la burocrazia giudiziaria accelerando le procedure dei processi civili.

Attualmente il processo telematico coinvolge l’ambito civilistico nonché l’amministrativo e riguarda il deposito e la consultazione degli atti giudiziari nonché le comunicazioni fra professionisti ed uffici di cancelleria.

Ma se da un lato il PCT ha avuto un impatto positivo (riduzione delle file ai tribunali, accelerazione delle pratiche mediante remoto, maggiore sicurezza nella gestione dei dati) dall’altro non è oro tutto ciò che luccica.

Cosa vuol dire? Che i problemi con i redattori e con pst.giustizia.it sono all’ordine del giorno, a maggior ragione se si prende a riferimento la normativa vigente. Ed allora, quali sono le difficoltà che riguardano il processo civile telematico?

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Esecuzione di un obbligo di fare e processo civile telematico

Uno dei principali dilemmi afferenti al processo civile telematico concerne il deposito degli atti giudiziari riferiti all’esecuzione di un obbligo di fare.

Dell’argomento se ne è trattato in altra sede, ma giova ricordare che, allo stato attuale, esiste un forte dubbio in merito al come depositare gli atti in questione.

L’esecuzione di un obbligo di fare, ex art. 612 cod. proc. civ., si riferisce all’ottemperanza di una sentenza che, puntualmente, rimane inadempiuta dalla parte soccombente. Seguendo le regole generali del processo civile telematico basterà utilizzare un redattore abilitato e procedere con il sistema digitale.

Un articolo della legge n. 179/2012 dice però che se si tratta di un procedimento esecutivo come quello dell’esecuzione di un obbligo di fare, il deposito telematico deve avvenire in un secondo momento.

Ovverosia dopo che sia stato depositato (si presume in forma cartacea) l’atto con cui si procede al ricorso per esecuzione. 

Ebbene, volendo interpretare tale norma si evince che:

  • il ricorso per l’ottemperanza della sentenza deve essere presentato in forma cartacea, quindi recandosi di persona in cancelleria, proprio come si faceva una volta.
  • gli atti successivi al ricorso devono essere presentati telematicamente, utilizzando il proprio redattore e seguendo le modalità previste dalla legge.

Ed è ora che viene il bello. Alcuni fori non accettano il deposito del ricorso (quindi del primo atto) in forma cartacea ed obbligano gli avvocati a procedere mediante redattore.

Al contrario i redattori non presentano una schermata ad hoc che possa consentire di inoltrare telematicamente un ricorso per ottemperanza di un obbligo di fare. I redattori, di fatto, si conformano a ciò che dice la legge in merito al processo civile telematico e per essere accreditati dal Ministero della Giustizia devono essere conformi alla normativa. Pena l’inutilizzabilità dei software.

I professionisti che si sono trovati dinnanzi a questo impasse hanno cercato di studiare soluzioni alternative per evitare la prescrizione dei tempi. Qualcuno ha tentato di forzare l’uso dei redattori adoperando la schermata che più si avvicinasse (per elementi tecnici e giuridici) al ricorso per esecuzione.

Altri hanno avuto a che fare di persona con le cancellerie che, con massima testardaggine, si rifiutavano di ricevere atti che la stessa normativa obbliga di depositare in forma cartacea. Le conseguenze? Una situazione di forte incertezza e di autonomia dei vari fori italiani che va a fomentare i problemi con pst.giustizia.it.

Una soluzione sembra essere d’aiuto: qualora l’inottemperanza riguardasse la nota spese, è possibile procedere con un ricorso per ingiunzione di pagamento, un procedimento il cui sistema di deposito non presenta dubbi e perplessità rispetto all’esecuzione di una condotta prevista da una sentenza.

Insomma, una forzatura che equipara (per fattori tecnici e giuridici) l’ingiunzione all’esecuzione di un obbligo di fare. Ossia di pagare.

Quali sono le alternative per gli altri ricorsi esecutivi? Sicuramente si attende una risposta dal Ministero della Giustizia, auspicando che arrivi in tempo!

LEGGI ANCHE: Deposito Telematico Atti: come farlo con il PCT

Archivio Giurisprudenza Nazionale e pst.giustizia.it

Un secondo problema sembra riguardare l’accesso e la consultazione dell’Archivio della Giurisprudenza Nazionale. Le fonti (avvocati-e-mac.it) affermano che le questioni afferenti all’archivio concernono:

  • la finalità dell’archivio stesso. Se un archivio è deputato alla raccolta ed alla conservazione di una serie di documenti (a maggior ragione se nazionale e, per giunta, giuridico), questo non avviene con l’archivio della giurisprudenza, che contiene parte delle sentenze e dei provvedimenti emessi solo da alcuni giudici civili.
  • la complessità del portale predisposto da pst.giustizia.it, che ha creato non pochi problemi a tutti quei magistrati che desiderano condividere le proprie decisioni (sentenze, provvedimenti o ordinanze) con i propri colleghi. L’incertezza sul ”come fare” è così tanta che i magistrati spesso si trovano in difficoltà nel decidere se depositare o meno quel tipo di documento.
  • l’inadeguatezza del portale che, fino a poco tempo fa, non garantiva un funzionamento conforme alle esigenze di chi se ne serve (soprattutto avvocati). Pare infatti che le schermate siano modificate continuamente, oltre ad essere prive delle funzionalità che agevolano la ricerca delle documentazioni. Di fatto non sono rari i casi in cui, compilando le varie voci, risulta difficile individuare la sentenza o il provvedimento di cui si ha bisogno.
  • l’impossibilità di affinare la ricerca. Qualsiasi portale che gestisce documenti e fonti offre l’opportunità di inserire dettagli di diverso genere per ottenere il miglior risultato di ricerca. Su pst.giustizia.it questo non sempre avviene, e una volta inseriti i dati di interesse è possibile trovarsi con una serie di documentazioni inutili. Il risultato? Una perdita di tempo per chi si avvale della ricerca giuridica.

Gli avvocati sanno quanto sia prezioso il tempo a disposizione che va suddiviso fra clienti, assistenza, udienze e studio. Un professionista che analizza una pratica e cerca di individuare la soluzione per il proprio cliente deve ottimizzare il tempo di ricerca per avere più fonti e più elementi utili alla questione.

Se il portale pst.giustizia.it presenta problemi di diverso genere, molti avvocati fanno ricorso ai portali privati, ossia quelli riconosciuti dal proprio ordine di appartenenza e accreditati dal Ministero della Giustizia.

I portali in questione gestiscono le medesime fonti e gli stessi documenti presenti su pst.giustizia.it, con la differenza che mettono a disposizione dei professionisti strumenti di ricerca diversi. L’interfaccia di questi portali privati è semplice da utilizzare ed intuitiva, mentre la gestione dell’archivio avviene con criterio. La ricerca può essere affinata a seconda delle esigenze e i risultati sono mostrati secondo specifici parametri (tipo di provvedimento, data di emissione, ecc…).

Questi portali, però, sono a pagamento rispetto a pst.giustizia.it (la cui consultazione è, si fa per dire, pubblica) e non tutti gli ordini professionali accettano l’uso di questo o quel software. Ci si ritrova così con alcuni professionisti che hanno la possibilità di accedere all’archivio risparmiando tempo (ma investendo denaro) e professionisti obbligati all’uso di pst.giustizia.it che risparmiano denaro (ma investono tempo). Chi fra loro è più fortunato?

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Continui disservizi di pst.giustizia.it

In un’Italia in cui, con grande fatica, si cerca di ridurre la burocrazia non mancano i disservizi. D’altronde non esiste Italia senza qualche malfunzionamento, che sia esso reale, digitale e, quindi, telematico. Ed il portale pst.giustizia.it ci ha ormai abituati ai numerosi malfunzionamenti che vanno ad aggravare una situazione già di per sé complessa.

Per capire il ginepraio in cui si trova quotidianamente un avvocato basta andare nella sezione news del Portale dei Servizi Telematici. Anziché trovare qualche notizia rincuorante, i risultati mostrano una sfilza di avvisi in merito alla sospensione dei servizi di pst.giustizia.it.

Facciamo una statistica. Tra ottobre e i primi giorni di dicembre 2018 l’interruzione dei servizi è avvenuta ben 10 volte, una media di un disservizio ogni 6 giorni circa (contando anche i festivi). Di questa analisi solo due volte appare una versione aggiornata del portale, in contemporanea alla sospensione delle attività per l’installazione di modifiche correttive.

Girando su internet appare la notizia di un importante malfunzionamento rilevato nel mese di luglio. Sul portale del Ministero della Giustizia la relativa comunicazione risale alla fine di giugno e riguarda la momentanea sospensione della consultazione dell’Archivio Giurisprudenza Nazionale. 

Volendo contare le numerose sospensioni avvenute nel solo 2018 si impiegherebbe un bel po’ di tempo, e i risultati farebbero comunque paura. Se da un lato la discriminante riguarda la manutenzione ”evolutiva” del portale per apportare aggiornamenti migliorativi, dall’altro gli avvocati non sono mica contenti.

Perché una sospensione, seppur temporanea, di un servizio necessario ed obbligatorio non fa altro che sottrarre tempo prezioso a chi lavora quotidianamente con il tempo. Che sia esso un avvocato, un magistrato o cancelliere.

Da ultimo la notizia di un presunto attacco haker avvenuto nel mese di novembre. La disfunzione pare abbia bloccato l’intero sistema civilistico con alcune ripercussioni anche per la giustizia penale. Su pst.giustizia.it si parla di ”improrogabili ed urgenti interventi sui sistemi”, ma le testate giornalistiche presumono un attacco esterno, immediatamente segnalato al CSM.

Per quale motivo i disservizi sono così frequenti? Le risposte potrebbero essere diverse, ma nessuna di queste dovrebbe essere presa in maniera univoca.

Qualcuno, ad esempio, parla di mancati investimenti nella riqualificazione dei sistemi telematici di pst.giustizia.it, i quali necessitano non solo di continua manutenzione, ma di una struttura inattaccabile soprattutto da soggetti terzi. Il potenziamento del processo civile telematico è stato auspicato da molti, ma rimane ancora non attuato.

Qualcun altro ipotizza invece la troppa burocrazia che, con il processo civile telematico, sarebbe dovuta venir meno. I ritardi dovuti al portale pst.giustizia.it non fanno altro che aumentare l’inefficienza del processo civile italiano. Sembra assurdo, eppure il paradosso sta proprio in questo: la digitalizzazione che dovrebbe accelerare i tempi non fa altro che creare dei veri e propri rallentamenti.

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Invio degli atti ed elementi attivi

Che il processo civile telematico fosse, in realtà, contorto e complesso lo avevamo capito. Ma mettiamoci nei panni di un avvocato che quotidianamente ha a che fare con il PCT: qual è uno dei maggiori problemi riscontrati? Sicuramente quello dell’inoltro della busta, ossia degli allegati afferenti agli atti processuali inviati tramite apposito redattore.

Rimane quindi la questione degli elementi attivi, ossia di quelle parti di testo (inserite nei documenti telematici) non consentite dal sistema PCT. Si tratta di link esterni e di campi modificabili i quali, se fossero ammessi, inficerebbero il sistema telematico e consentirebbero di cambiare (a proprio piacimento) dati importanti contenuti in un documento.

Il problema maggiore sta nel definire proprio gli elementi attivi: esistono dati e link a cui un avvocato non può rinunciare, pena la credibilità delle sue prove.

La difficoltà risiede proprio nelle differenti definizioni date agli elementi attivi poiché se per qualcuno sono dati vulnerabili, per altri (come ad esempio il sistema PCT) sono un qualcosa in più, tutto quello che potrebbe essere fonte esterna. Quindi ipoteticamente anche un indirizzo PEC.

L’impasse è a monte, ossia nel sistema stesso del Ministero della Giustizia. Un file che presumibilmente contiene elementi attivi viene bloccato prima dello stesso deposito. E i file contenenti indirizzi PEC necessari per la notifica delle varie ricevute sono stati segnalati (dal medesimo sistema) proprio come documenti potenzialmente pericolosi.

Esistono online numerosi simulatori che evidenziano gli elementi attivi presenti in un documento processuale e possono essere utilizzati dall’avvocato prima dell’inoltro della busta telematica. Ma un conto è un simulatore che segnala un elemento non idoneo rispetto a quanto previsto dalla normativa.

Un conto è il sistema stesso del PCT, sempre in continua evoluzione ed in continua manutenzione come abbiamo detto poc’anzi.

Un avvocato che si vede rifiutato il deposito di un atto, pur avendo la certezza assoluta di averlo redatto secondo legge, si ritrova a dover dedicare altro tempo nella stesura di un nuovo documento che sia conforme con quanto richiesto dal sistema. Ma pare che attualmente il sistema sia stato modificato seguendo le direttive emanate dal Ministero della Giustizia e agevolando quindi il lavoro del professionista.

I collegamenti ipertestuali sono invece ammessi, e sembrano essere una delle poche cose che ha effettivamente accelerato il PCT: il giudice che visualizza l’atto e si serve degli stessi collegamenti ha la possibilità di consultare in maniera celere un fascicolo telematico.

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