Agire in giudizio per tutelare una situazione giuridica è un diritto riconosciuto a tutti, a prescindere se si è cittadini.
Pur essendo un diritto ciò non significa che fare ricorso ad un giudice sia completamente gratuito.
Un intero testo legislativo, il Testo Unico in materia di Spese di Giustizia (DPR n° 115 30/05/2002) disciplina il cosiddetto contributo unificato che va a sostituire parte delle imposte di bollo, i diritti di cancelleria e le tasse di iscrizione a ruolo.
L’importo del contributo unificato varia in base al valore della causa e grava su chi per prima si costituisce in giudizio. Se il valore aumenta durante il processo (ad esempio per via di una domanda riconvenzionale proposta in sede civile), il contributo versato deve essere integrato.
Essendo una vera e propria tassa il contributo unificato si giustifica con il potere di riscossione fiscale e si prescrive in dieci anni. Vediamo insieme di cosa parliamo quando ci riferiamo al contributo unificato.
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Contributo unificato tributario
Il contributo unificato non è altro che una tassa da versare a favore dell’erario ogni qualvolta si decide di aprire un processo. La giustificazione del contributo unificato risiede dell’anticipare le spese processuali per far si che un magistrato decida su una controversia.
In altri termini è come se Tizio, privato cittadino, pagasse un giudice affinché statuisca sulla propria decisione: a prescindere dall’esito della causa, il contributo unificato serve a retribuire un servizio offerto dallo Stato.
Aprire un processo significa proprio usufruire di un qualcosa che la legge mette a disposizione di tutti. Se fosse gratuito sempre e comunque ci ritroveremo con attività giudiziarie scadenti e non sempre adatte alla situazione.
Se abbiamo bisogno di un medico paghiamo la prestazione, stessa cosa quando andiamo in un ufficio comunale per ottenere un documento. Per utilizzare l’acqua ed avere qualcuno che raccoglie la nostra spazzatura dobbiamo versare delle tasse. Quando ci rechiamo da un professionista anche solo per una consulenza siamo costretti a saldare una parcella.
Le maggiori controversie in merito al contributo unificato risiedono proprio in ciò: a fronte di una spesa alle volte molto ingente non abbiamo come tornaconto un servizio efficiente. E lo dimostrano i procedimenti troppo lunghi, le sentenze spesse volte discutibili e le lungaggini burocratiche.
Il contributo unificato avrebbe dovuto unire in una sola spesa tutti i pagamenti che concernono una causa. Attualmente questo non avviene perché spesso il ricorrente si ritrova a dover versare, oltre al contributo unificato, altri soldi fra cui le marche da bollo per la notifica degli atti.
Il contributo unificato si paga al tabacchino che rilascia due ricevute simili a due marche da bollo. Una dovrà essere applicata sui documenti che verranno depositati in cancelleria prima dell’apertura del procedimento. L’altra dovrà essere conservata dal ricorrente come prova del pagamento. Un fascicolo privo di marca da bollo non può essere portato in cancelleria, pena il rifiuto dello stesso deposito.
Particolari procedure sono previste per il processo civile telematico. In questo caso il contributo unificato deve essere pagato secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.
Nello specifico la tassa di spese di giustizia può essere pagata telematicamente presso Poste Italiane, Intesa San Paolo e l’istituto di credito UCCMB direttamente dal ricorrente che può chiedere informazioni allo sportello o utilizzare i servizi digitali messi a disposizione.
Gli avvocati difensori, invece, possono utilizzare il pagamento telematico del contributo unificato grazie ai Punti di Accesso accreditati dall’Ordine di appartenenza e ai redattori a propria disposizione.
Con il pagamento telematico del contributo unificato si riducono i tempi di accettazione delle cause da parte degli uffici di cancelleria, i quali controlleranno immediatamente la regolare posizione contributiva di chi decide di intentare una causa.
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Quando pagare il contributo unificato?
Quando si decide di ricorrere ad un giudice ci si affida ad un avvocato il quale, per prima cosa, farà un preventivo sulle spese da sostenere per tutto il processo.
Oltre alla parcella, l’avvocato chiederà ilcontributo unificato che, a differenza della propria remunerazione, deve essere versato in anticipo.Molto spesso capita che il cliente si rifiuti di pagare le tasse pensando erroneamente che il tutto sia dovuto a causa conclusa.
Eppure non è così, perché quando un avvocato chiede l’anticipo del contributo unificato si sta attenendo alle leggi in vigore.
Il contributo unificato, come abbiamo detto poc’anzi, deve essere pagato prima di intentare una causa. Questo perché senza la ricevuta che attesta il versamento la cancelleria non provvederà al deposito del relativo fascicolo. Non si tratta quindi di un abuso da parte dell’avvocato, ma di un obbligo previsto dalla normativa.
Tuttavia non sempre è dovuto il contributo unificato, perché esistono delle cause esenti dalla tassa. Non sono soggette al contributo unificato nel processo civile ed amministrativo:
- il processo di rettificazione di stato civile.
- il processo in materia tavolare.
- il processo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.
- il processo in materia di integrazione scolastica relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni disabili.
- il processo di opposizione e quello cautelare in materia di assegni familiari.
- i processi in merito all’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno, alla dichiarazione di morte presunta e per le disposizioni relative ai minori, agli interdetti ed agli inabilitati. Le cause di separazione sono soggette a contributo unificato.
Il contributo unificato è dovuto per ciascun grado di giudizio (primo grado, appello e Cassazione) sia nei processi civili che in quelli amministrativi e tributari. Rientrano le procedure concorsuali e la volontaria giurisdizione, mentre particolari disposizioni sono previste per le controversie che riguardano la previdenza e l’assistenza obbligatoria, per le cause individuali di lavoro o i procedimenti concernenti rapporti di pubblico impiego.
Anche quando si ricorre al giudice di pace è obbligatorio versare il contributo unificato, il cui variare ammonta a seconda del valore della causa. Un aspetto di non poco conto è la spesa che si deve affrontare per opporsi ad una multa dovuta all’infrazione di una norma del Codice della Strada.
Nonostante spesso si ricevano importi irrisori (si pensi ad una multa di poco meno di 40 euro), per opporsi alla sanzione è necessario versare in anticipo un contributo unificato pari a 43 euro, senza marca da bollo per spese forfetizzate.
L’onere probatorio dell’assolvimento in merito al pagamento del contributo unificato attualmente segue un principio diverso, poiché ad oggi gran parte dei processi civili e tutti i procedimenti amministrativi avvengono per via telematica.
Si considera come avvenuto il pagamento del contributo unificato al momento del deposito telematico del fascicolo processuale con relativa quietanza di pagamento rilasciata all’atto del pagamento della tassa.
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Contributo unificato: quanto costa?
Il contributo unificato varia a seconda del valore della causa e del tipo di procedimento che si intende impostare. In alcuni casi la cifra potrebbe sembrare equa e giusta mentre in altri sproporzionata e troppo esagerata.
Un esempio lo abbiamo fatto proprio prima, in riferimento ai ricorsi dinnanzi al giudice di pace per la contestazione di una multa. Qualora la contravvenzione fosse minore di 43 euro la persona sarebbe più incentivata a pagare la multa piuttosto che contestarla davanti ad un giudice. Anche perché opporsi al verbale non significa certo sospendere il pagamento.
Esaminare in dettaglio tutti i processi e i relativi importi in merito al contributo unificato sarebbe troppo, perché il testo Unico sulle Spese di giustizia dedica l’intero articolo 13 al valore della tassa.
Riportiamo quindi i principali oneri dovuti alle cause più frequenti.
- In caso di separazione o di divorzio sono dovuti 43 euro per la separazione consensuale e la domanda congiunta per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (richiesta individuale) e per la separazione personale l’importo è di 98 euro. In tutte le circostanze non sono dovute le anticipazioni forfettarie.
- Per le cause che riguardano le locazioni il contributo unificato varia in base all’ammontare del canone annuo (nel caso dei procedimenti di finita locazione) o degli importi non corrisposti (quando si procede con lo sfratto per morosità). Per gli altri procedimenti il contributo unificato è in misura fissa pari a 103 euro.
- I ricorsi dinnanzi al giudice di pace seguono le tabelle ordinarie per il calcolo del contributo unificato, ossia 43 euro per le cause di valore inferiore 1100 euro fino a € 1.686,00 per le controversie di valore superiore a da € 520.000,01 euro.
- Se si intraprende un’azione civile per la richiesta di risarcimento danni a seguito di un reato (la cd costituzione di parte civile), il contributo unificato segue le regole generali in base al valore del risarcimento danni. Qualora si procedesse solo alla condanna generica, il contributo non è dovuto.
- Particolari disposizioni sono previste in merito ai ricorsi presentati al TAR, i cui importi sembrano essere esosi rispetto al tipo di diritto fatto valere in giudizio. Ad esempio per le questioni che riguardano l’accesso agli atti, il silenzio di una PA, per il diritto di residenza e per l’ottemperanza del giudicato il contributo unificato è pari a 300 euro. Questo importo raggiunge la soglia di 1800 euro per i ricorsi in cui si applica il rito abbreviato. L’esenzione è invece prevista quando si ricorre contro il diniego alla richiesta di accesso alle informazioni ambientali.
- Gli importi aumentano quando si ricorre in appello ed in Cassazione avverso una sentenza emanata da un giudice. Ad esempio per una causa ordinaria con contributo di 43 euro è possibile spendere 64,50 euro in appello e 86 euro in Cassazione. Le cause di valore superiore ai 520 mila euro costano 2.529,00 per il ricorso in appello e 3.372,00 in Cassazione.
- Altri valori sono determinati a seconda del tipo di causa intentata dal ricorrente. Per le cause promosse dinnanzi ai Tribunali delle Imprese si arriva a pagare 6.744,00 per un ricorso in Cassazione la cui controversia ha un valore oltre i 520 mila euro. 86,00 euro sono richiesti per i procedimenti di primo grado con valore inferiore ai 1100 euro.
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A chi spetta il contributo unificato?
Il contributo unificato viene pagato da chi per primo si avvale di un giudice per la risoluzione di una controversia. Il perché è facile da spiegare: se desidero che si faccia chiarezza su un qualcosa devo essere anche disposto a pagare per quel servizio.
Il contributo unificato è sempre dovuto, anche quando il ricorrente esce vittorioso da una sentenza. In questo caso bisogna vedere se, nel momento in cui il giudice decide sulla liquidazione delle spese in giudizio, viene riconosciuto alla parte vittoriosa anche il rimborso delle stesse.
Discorso diverso è il rimborso del contributo unificato avanzato dal ricorrente nei confronti del Tribunale. In questa circostanza non si sta chiedendo la restituzione di quanto pagato per intentare una causa successivamente vinta, ma riavere indietro i soldi che si sono pagati per avviare un giudizio che, ad esempio, non è mai iniziato.
In effetti il rimborso del contributo unificato viene riconosciuto solo quando:
- il ricorrente ha pagato erroneamente per due volte.
- il ricorrente ha pagato per un procedimento che la legge esonera dalla tassa.
- il ricorrente ha pagato più di quanto avrebbe dovuto in merito al valore o al tipo di causa.
- il ricorrente ha pagato per una causa di cui non si è provveduto al deposito del fascicolo.
Obbligati al versamento del contributo sono i ricorrenti di primo grado, quindi chi per prima si costituisce in giudizio o deposita il ricorso introduttivo. Sono altresì obbligati al contributo unificato coloro i quali impugnano la sentenza per procedere al giudizio in appello o in Cassazione.
Ricorrenti possono essere contemporaneamente sia persone fisiche che giuridiche: nel caso di società o di imprese che ricorrono in giudizio, i rappresentanti delle stesse sono dovute al pagamento del contributo unificato.
Abbiamo detto che il contributo unificato può essere pagato al tabacchino o in modalità telematica, utilizzando i portali accreditati. Qualora ci siano dubbi in merito al pagamento del contributo unificato è sempre possibile avvalersi dell’intermediazione di un avvocato.
Questo accade quando il processo deve essere avviato telematicamente con il relativo deposito eseguito per il tramite di un redattore. Gli avvocati possono, telematicamente, procedere con il pagamento del contributo unificato ed allegare la relativa ricevuta al fascicolo telematico: in questo modo si semplificherà la procedura in merito al pagamento del contributo unificato.
Chi è ammesso al gratuito patrocinio non è obbligato al pagamento del contributo unificato. In questo caso le spese sono anticipate dall’Erario o prenotate a debito.