Sostituzione di persona: reato usare foto di un altro sul profilo Facebook

Chi utilizza l’immagine di un’altra persona come foto del proprio profilo Facebook, rischia una condanna per il reato di sostituzione di persona.

Secondo la Cassazione, quindi, è sostituzione di persona utilizzare l’altrui foto come immagine del proprio profilo Facebook.

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Sostituzione di persona: reato utilizzare l’altrui foto su profilo Facebook

Sul punto si è pronunciata la quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4413/2018, con la quale ha confermato ad una trentenne di Pordenone la pena patteggiata innanzi al G.U.P. di 15 giorni di reclusione – convertita in una multa da 3.750 euro (da corrispondere in 30 rate mensili) – per il reato contestatole ai sensi dell’articolo 494 del Codice Penale, per avere utilizzato, per il proprio profilo Facebook, la foto di un’altra persona.

Inutilmente l’imputata aveva fatto ricorso in Cassazione, deducendo la nullità dell’accordo fatto fra lei e il pubblico ministero.

Secondo la difesa, infatti, erroneamente il giudice non aveva consentito di revocarlo a seguito della possibilità sopravvenuta, stante la pronuncia della Corte Costituzionale n. 201/2016 di richiedere, con l’atto di opposizione al decreto penale, la sospensione del procedimento per la messa alla prova.

Il giudice non aveva concesso il richiesto termine a difesa e aveva, invece, accolto l’istanza subordinata, sulla quale si era formato il consenso con il pubblico ministero, di ripartire il pagamento della multa in 30 rate, piuttosto che nelle 18 dell’originario accordo.

Per la Cassazione però, il decreto non era nullo perché emesso prima della sentenza con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’articolo 460 comma 1, lettera e c.p.p., per la parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenesse l’avviso della facoltà per l’imputato di chiedere la sospensione per messa alla prova. Un’opportunità che – chiarisce la Cassazione – la ricorrente avrebbe comunque avuto, Consulta a parte, visto che l’istituto della messa alla prova è stato introdotto con una legge del 2014, la numero 67, e dunque da tempo già in vigore.

Inoltre, nel caso concreto, l’istanza della difesa, di revoca del consenso al patteggiamento, non si era fondata sulla esplicita richiesta di sospensione del processo per la messa alla prova, ma solo sulla richiesta di un termine a difesa per valutarne la convenienza.

Alla ricorrente non resta che pagare la somma stabilita, nelle 30 rate accordate dal Pm al poste delle 18 originarie, a cui si aggiungono le spese del processo.

La Cassazione si era già espressa più volte sulla questione dei profili falsi, dei doppi profili e delle molestie su Facebook.

Con la sentenza n. 9391/14, la Suprema Corte, ha condannato una donna che aveva aperto su Facebook un profilo con un nome di fantasia e, attraverso tale account, aveva molestato un’altra persona.

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Sostituzione di persona: procedibilità

Con tale pronuncia, la Corte, aveva avuto modo di chiarire che, chi crea un profilo falso su Facebook, utilizzando un nickname inesistente per occultare la propria identità e poi molestare altre persone in chat, commette reato di sostituzione di persona.

Gli Ermellini, si sono occupati della configurabilità del reato di sostituzione di persona commesso tramite internet anche nella sentenza n. 25774 del 2014, affermando che integra il delitto di cui all’art. 494 c.p., la condotta di colui che crei ed utilizzi un profilo su social network, utilizzando abusivamente l’effige di una persona del tutto inconsapevole, al fine di comunicare con altri iscritti e di condividere materiale in rete.

La peculiarità del caso di specie risiede nella condotta contestata all’imputato, reo di aver creato ed utilizzato un account su un social network con un nickname di fantasia, associandolo tuttavia all’immagine di un’altra persona.

Ad avviso della pubblica accusa e della Corte, tale contegno sarebbe sufficiente per attribuirsi l’identità della persona offesa, inducendo altresì in errore coloro i quali comunichino con il “falso” profilo tramite chat.

La difesa, invece, ricorreva in Cassazione sostenendo che nella fattispecie in esame difetterebbe il dolo specifico richiesto dalla norma, caratterizzato dal fine di “procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”. A giudizio del ricorrente, infatti, il dolo deve escludersi nell’ipotesi di mera pubblicazione di un profilo su internet, non del tutto riferibile alla persona offesa, della quale viene utilizzata solo una fotografia e non anche il nome.

La sentenza in commento, pertanto, è utile per fare il punto dell’evoluzione giurisprudenziale con riferimento all’applicabilità dell’art. 494 c.p. in caso di forme diverse e moderne di sostituzione di persona.

La disposizione di cui si tratta punisce, se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica, “chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”

È una ipotesi illecita inserita nel capo IV, sotto il titolo VII, denominato “della falsità personale” posto a tutela della pubblica fede, contro tutti quei comportamenti legati alla identità personale e caratterizzati dall’inganno ai danni di un numero indeterminato di individui che, nell’ambito dei rapporti sociali, devono dare fiducia a determinate attestazioni.

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Reato sostituzione di persona in aumento

Con l’avvento delle nuove tecnologie il reato di sostituzione di persona è un illecito che è sempre più in aumento, per questo la giurisprudenza si sta interrogando sempre più frequentemente sulla possibilità di interpretare estensivamente le tradizionali fattispecie di reato a fronte di nuove forme di aggressione per via telematica dei beni giuridici tutelati.

L’evoluzione tecnologica ha infatti consentito la diffusione spesso incontrollata di informazioni a grandi distanze, con la conseguenza di favorire la commissione di reati, che la giurisprudenza si dà carico di ricondurre nell’alveo delle fattispecie previste dalla parte speciale del codice penale.

Sicché integra il reato di sostituzione di persona, di cui all’art. 494 c.p., la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto ed inducendo in tal modo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese.

Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che anche l’inserimento del recapito telefonico di una persona ignara in una chat di incontri personali, sebbene associato ad un nickname di fantasia, integri il reato di cui all’art. 494 c.p., qualora l’autore abbia agito al fine di arrecare danno all’inconsapevole persona offesa, giacché in tal modo gli utilizzatori del servizio vengono tratti in inganno in ordine alla disponibilità della persona associata allo pseudonimo a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale (Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2013, n. 18826).

In questo e in altri casi, la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi ex art. 494 c.p., sostenendo che il reato di sostituzione di persona ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all’altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per “nome” non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità (cfr. Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 4250 del 2011).

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Attenzione ai nickname (soprannomi) utilizzati

In tali contrassegni vanno ricompresi anche i nickname (soprannomi) utilizzati nelle comunicazioni via internet, che attribuiscono una identità virtuale, destinata a valere nello spazio telematico del web, ma che non è priva di una dimensione concreta, in quanto attraverso di essi possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui.

Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, il nickname, quando nel caso concreto sia riconducibile ad una persona fisica, assume lo stesso valore dello pseudonimo (in presenza di determinati presupposti, assimilato al nome agli effetti della tutela civilistica del diritto alla identità ai sensi dell’art. 9, c.c.) ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a sé o ad altri, integra pacificamente il delitto di cui all’art. 494, c.p. (cfr. Cass., sez. II, 21/12/2011, n. 4250, P., rv. 252203; Cass. 2224/1969 rv.; Cass. 36094/2006 rv. 235489).

Potendo paragonare i social network ad una “piazza virtuale” dove tutti conoscono tutti e dove le informazioni immesse sono immediatamente fruibili da chiunque nel web, è evidente che in questo ambito diversi sono i comportamenti illeciti che possono coinvolgere gli utenti che fanno uso di detto strumento, primi fra tutti sono i furti di identità.

Per questo, in tutti questi casi, a parere della Corte, il fatto in esame integrava gli elementi della fattispecie criminosa del reato di sostituzione di persona, in considerazione del fatto che il comportamento posto in essere pregiudicava il bene tutelato dalla norma: la fede pubblica.

“Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto nell’art.494 c.p. è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario, così come il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome”.