Nuove norme su incidenti stradali: occhio alle dichiarazioni testimoniali

La legge annuale per il mercato e la concorrenza – L. 4 agosto 2017 n. 124 – (data di entrata in vigore 29.08.2017) ha multato parte delle norme previste in materia di “risarcimento danni da sinistro stradale” nonché quelle sulla R.c. auto riguardante l’aspetto della dichiarazione testimoniale.

Vediamo quali sono le principali modifiche

Occhio ai testimoni… di professione!

Inutile dirlo, in caso di sinistro stradale ed in assenza di immediato accertamento della dinamica dell’incidente da parte della Pubblica Autorità, la maggior parte dei sinistri viene “decisa” dalla presenza di testimoni.

Capita tuttavia, e sempre più frequentemente, di veder letteralmente spuntare testimoni mai indicati nel modello CAI, né successivamente indicati alla Compagnia di Assicurazione chiamati a fare la dichiarazione testimoniale che ricordano, con dovizia di particolari, la dinamica di un incidente magari verificatisi 6 o 7 anni prima!

Fortunatamente, spesso e volentieri l’occhio vigile del Giudice è in grado di captare e scovare il “teste di professione”, arrivando sino alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l’accertamento dell’eventuale commissione del reato di falsa testimonianza nell’incidente stradale.

Capita invece a volte che quando i testimoni vengono ascoltati in contraddittorio tra gli avvocati (cioè senza la supervisione del Giudice) che il testimone di “Professione” riesca ad influenzare le sorti del Giudizio con la sua dichiarazione.

Proprio per tentare di arginare questo fenomeno, la nuova legge sulla concorrenza ed il mercato del 2017 ha stabilito che per quanto riguarda i sinistri stradali con soli danni a cose chi non indica all’assicurazione, contestualmente alla denuncia di sinistro o nei 60 giorni successivi (o ancora entro 60 giorni dall’invito dell’assicurazione), il nome dei testimoni intervenuti sul luogo dell’incidente, perde definitivamente la possibilità di avvalersene nell’eventuale giudizio civile instaurato per richiedere il risarcimento del danno. Tuttavia, qualora la parte provi che l’indicazione tempestiva del testimone si è rivelata impossibile, il Giudice può discrezionalmente disporre l’audizione del teste. Chiaramente, tale norma fa salva l’eventuale indicazione dei testi effettuata ad opera delle Autorità di Pubblica Sicurezza intervenute in loco al momento del sinistro.

Il numero di dichiarazioni testimoniali che ciascuna persona potrà effettuare nell’arco di 5 anni avrà un limite di 3 volte. In caso contrario, il Giudice segnalerà il comportamento del testimone alla Procura della Repubblica che verificherà la presenza degli estremi per procedere con la denuncia per falsa testimonianza.

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Riparazioni nella “carrozzeria di fiducia”

L’assicurato potrà decidere liberamente dove riparare la macchina “avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia”. In questo caso, la carrozzeria o l’officina meccanica avrà l’obbligo di fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

Nel caso in cui l’assicurato opti per la scatola nera in seguito a un sinistro, l’incremento del premio dovrà essere “inferiore a quello altrimenti praticato”.

Attenzione però: sebbene la norma di legge preveda la libertà dell’assicurato di scegliere la propria carrozzeria di fiducia, bisognerà fare molta attenzione alle norme contrattuali stipulate e sottoscritte con la propria assicurazione che potrebbero prevedere, pena l’applicazione di eventuali franchigie o altre penalità, l’obbligo di rivolgersi ad una della “carrozzerie convenzionate” con l’assicurazione stessa.

Sconti sulla RC Auto…a condizione che

Il nuovo articolo, il 132 ter, sugli “sconti obbligatori” sull’RC auto prevede che:

  1. se si accetta di sottoporre il veicolo a un’ispezione preventiva da parte dell’assicurazione;
  2. se si acconsente all’installazione di una scatola nera o nel caso in cui tale dispositivo sia già presente (la legge in questo caso specifica che i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità delle scatole nere sono comunque a carico dell’assicurazione);
  3. se si accetta di montare sull’auto “meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge”, i cosiddetti alcolock.

In tutti questi casi, l’assicurato ha diritto ad ottenere un significativo sconto sul premio assicurativo.

Tale sconto verrà calcolato in base alla presenza di uno o tutti i tre elementi suindicati ( a.b.c.) e secondo il regolamento che verrà emanato dall’IVASS entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Ulteriori Sconti per gli “automobilisti virtuosi”

Gli automobilisti che, nonostante residenti nelle Province a maggiore sinistrosità, non abbiamo provocato incidenti negli ultimi quattro anni, avranno diritto ad uno “sconto significativo” sul premio da corrispondere annualmente.

Controlli automatici sulla copertura RC

Da ora in poi, sarà possibile accertare automaticamente, cioè senza la presenza di Agenti di Pubblica Sicurezza, la mancanza di copertura assicurativa dei veicoli in circolazione mediante dispositivi “approvati per il funzionamento in modo completamente automatico“.

In parole povere, se un veicolo privo di regolare copertura assicurativa transiterà sotto gli occhi elettronici delle telecamere della Ztl o del Tutor o di altre apparecchiature per il controllo della circolazione, scatterà automaticamente la sanzione prevista dall’articolo 193 del Codice della strada: 849 euro di multa e sequestro del veicolo ai fini della confisca. A condizione che quelle apparecchiature siano specificamente omologate per quella funzione (ad oggi, nessuna lo è!).

Tabelle uniche monetarie del risarcimento del danno biologico

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della nuova Legge sulla concorrenza ed il mercato (termine da considerarsi però indicativo e non tassativo), le Tabelle del Tribunale di Milano per il risarcimento del danno alla persona delle vittime della strada in ambito R.C. auto diventeranno le tabelle legislative uniche nazionali.

Si presti attenzione: solo ed esclusivamente in ambito RC auto riguardando l’art. 138 del codice delle assicurazioni!

Ciò significa che saranno applicati, senza possibilità di riduzioni e tagli proposte da organi di settore, tabelle uniche che tengano conto di “criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”, cioè della Corte di Cassazione.

Di fatto, si all’applicazione delle tabelle applicate dal Tribunale di Milano e no all’applicazione di quelle del Tribunale di Roma.

Multe, via al monopolio di Poste Italiane per i servizi di notifica!

La legge sulla concorrenza ed il mercato sopprime finalmente, dal 10 settembre 2017, “l’attribuzione in esclusiva alle Poste dei servizi di notificazione” dei verbali di violazione del Codice della strada. Ciò significa che anche le altre società di servizi postali, debitamente autorizzate all’esercizio di detta attività, potranno notificare i verbali di violazione del Codice della Strada.

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