Che compensi e doveri ha l’avvocato domiciliatario?

Chi è l’avvocato domiciliatario?

Quando una causa si svolge in una circoscrizione amministrativa diversa da quella in cui l’avvocato opera, il professionista, può eleggere domicilio presso lo studio di un collega del posto, affinché si occupi di alcuni adempimenti processuali.

Le attività a cui provvederà il domiciliatario sono solitamente quelle procedure materiali che non includono quindi lo studio, l’assistenza e la consulenza per la pratica, ma che riguardano tutta quella serie di attività da farsi fisicamente nei vari uffici giudiziari.

Il domiciliatario è, in buona sostanza, la longa manus del dominus.

Tra le attività che normalmente vengono richieste dal domiciliatario si possono menzionare a titolo esemplificativo l’iscrizione a ruolo della causa, le notificazioni, il deposito di atti e la richiesta ed estrazione di copie.

Il dovere principale dell’avvocato domiciliatario è quello di tenere costantemente informato il dominus circa gli aggiornamenti della causa, le notificazioni ricevute ed effettuate, nonché di ogni evoluzione afferente la pratica in oggetto.

In questa veste, il domiciliatario, altro non è che un professionista chiamato ad affiancare il lavoro del mandatario il quale manterrà la gestione, il coordinamento e tutte le decisioni in merito alla causa.

I doveri del domiciliatario

La scelta di eleggere domicilio presso uno studio del foro in cui si svolgerà la causa, normalmente è posta in essere dal dominus stesso, non dal cliente, il quale spesso non ha alcun contatto con il domiciliatario.

Caso diverso invece, avviene quando il domiciliatario riceve l’incarico direttamente dal cliente ed assumerà così la veste di co-mandatario.

In entrambi i casi il domiciliatario è tenuto ad operare con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico ricevuto.

La distinzione appena fatta però, è importante sia ai fini del compenso, sia alla determinazione degli obblighi che in capo a questo sorgeranno.

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I doveri del domiciliatario sono rinvenibili nel Codice Deontologico tra – e come corollario de- i doveri di colleganza.

L’avvocato che acconsente all’elezione di domicilio presso il proprio studio, è tenuto ad eseguire l’oggetto dell’incarico del dominus e di informare tempestivamente di ogni evoluzione ed esito relativo alla causa.

In particolar modo è tenuto a riferire al dominus delle notificazioni pervenute al fine di consentire all’avvocato con procura alle liti, di espletare ogni attività difensiva necessaria.

Il domiciliatario (non co-mandatario) non ha il dovere di svolgere le attività che non siano specificamente richieste dal collega.

Se infatti un avvocato è stato nominato domiciliatario ai fini delle notificazioni ex. art 141 c.p.c. non sarebbe tenuto a compiere nessuna attività che vada oltre a questi adempimenti.

Non esiste infatti nessuna fonte normativa che lo obblighi a partecipare ad udienze o a espletare incombenze ulteriori rispetto a quelle richieste.

Nel caso però in cui il domiciliatario abbia accettato un incarico più ampio, sarà tenuto a rispettare gli accordi. La pena sarà applicata sotto sanzionabilità deontologica.

Ma, dal punto di vista della responsabilità professionale, se il dominus ha incaricato un collega, sarà lui a dover assorbire qualsiasi omissione o colpa poichè l’avvocato è responsabile degli errori dei professionisti di cui si avvale.

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Il compenso del domiciliatario

Il previgente D.M. 140/2012 non stabiliva parametri per il compenso del domiciliatario.

FIno al 2014, il collega che gestiva la domiciliazione veniva pagato in base alle mansioni effettivamente svolte, secondo gli accordi presi con l’avvocato dotato di procura.

L’ ’art. 8 co. II del D.M. n.55/2014 dice che “all’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20% dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte”.

Si sottolinea che resta ferma in ogni caso la libera determinazione del compenso prevista dall’art. 13 della legge professionale n.247/2012.

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Chi deve pagare il domiciliatario?

CASO 1

Quando è il dominus a scegliere di farsi supportare da un collega, allora il pagamento del compenso spetterà al primo.

Per facilitarsi il lavoro, parte delle attività che dovrebbero essere svolte dall’avocato dotato di mandato, vengono assegnate ad un altro professionista.

Di quest’ultimo si dovrà prendere cura l’avvocato per quanto riguarda il compenso.

CASO 2

Nel caso in cui l’avvocato non sia domiciliatario ma viene scelto come rappresentate del cliente, i profili di responsabilità e compenso cambiano nettamente.

Con l’ordinanza del 07 Maggio 2012 n° 6847, la Corte di Cassazione, stabilisce che: l’avvocato che sottoscriva gli atti materialmente redatti dal collega, assume automaticamente la veste di codifensore e perde quella di mero domiciliatario.

Non riceverà l’effettivo impegno nello svolgimento delle attività difensive, secondo i giudici della Suprema Corte.

Attraverso la firma, l’avvocato si assume piena responsabilità professionale in qualità di codifensore, pertanto ha diritto al pieno compenso.

Pevenzioni anti-truffa

Nel servirsi del prezioso aiuto di un collega in veste di domiciliatario è sempre bene seguire questi semplici accorgimenti:

  1. mettere sempre nero su bianco un accordo chiaro che definisca i doveri in capo al domicliatario;
  2. concordare un preventivo per il compenso spettante al collega per gli adempimenti di cui sopra;
  3. mantenere sempre attiva la comunicazione: è il dominus l’unico responsabile;
  4. assicurarsi che le attività siano espletate di volta in volta, mantenendo al minimo il profilo di rischio e di autonomia del domiciliatario.

Fidarsi è bene, non fidarsi…è il compito di un buon avvocato!