Regolamento privacy scuola: il decalogo del Garante

Per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali è stata istituita, l’ormai celebre ed a breve obsoleta con l’arrivo del GDPR, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, la cosiddetta legge sulla privacy, un’autorità amministrativa indipendente quale Il Garante per la protezione dei dati personali.

Dal 2012 l’autorità è presieduta da Antonello Soro.

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Rispettare la privacy a scuola

E’ importante comprendere, innanzitutto, che la tutela della privacy equivale al rispetto dell’identità, della dignità e della sfera più intima della persona.

La funzione fondamentale della scuola è quella di preparare le nuove generazioni al futuro ed è importante che sin dall’infanzia i futuri cittadini siano educati al rispetto di tali valori.

La disciplina della privacy nelle scuole ha come fonte il Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) nonché i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, che di volta in volta si è espresso sui vari aspetti della materia.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha stilato un decalogo per ricordare quelle che devono essere le regole finalizzate al rispetto della privacy in ambiente scolastico.

Il Garante si rivolge a professori, genitori e studenti e fornisce indicazioni di carattere generale basate su pareri resi e su provvedimenti precedentemente adottati.

Fondamentale è che sia gli studenti che le famiglie sappiano che: Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private – hanno l’obbligo di far conoscere agli “interessati” come vengono trattati i loro dati personali.

Devono cioè rendere noto, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.

Estrema cautela è richiesta per la raccolta di dati delicati come quelli sullo stato di salute, le convinzioni religiose o le origini etniche.

In ogni caso, come già detto in precedenza, famiglie e studenti hanno il diritto di conoscere le informazioni trattate e di chiederne la rettifica.

Il decalogo affronta diverse tematiche come quella dell’utilizzo di tablet e smartphone in classe, la diffusione di video e di immagini e riprese durante gite scolastiche, saggi e recite, la lettura di temi in classe che contengono informazioni di carattere personale, l’utilizzo di telecamere all’interno e all’esterno dell’istituto.

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Decalogo del Garante

  • Cellulari, tablet e smartphone: il loro utilizzo deve ritenersi consentito per uso personale e nel rispetto delle persone.
  • Si possono registrare le lezioni (spetta agli studi scolastici decidere come regolamentare l’utilizzo di questi strumenti elettronici compresa la possibilità di vietare del tutto l’uso di essi).
  • Si possono consultare in classe libri elettronici e testi on line.
  • Divieto di diffondere immagini e video sul Web senza il consenso delle persone eventualmente riprese. ( Si ricorda che la diffusione di immagini che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati).
  • Temi in classe: l’insegnante può liberamente assegnare gli alunni temi che riguardano il loro mondo personale senza che ciò possa costituire una violazione della privacy. L’insegnante deve però trovare il giusto equilibrio (in caso di lettura dei temi in classe) tra le esigenze dell’insegnamento e il rispetto della privacy quando nei temi vengono trattati argomenti delicati.
  • Gite scolastiche, saggi e recite: Non c’è violazione della privacy per le riprese fotografiche e per i video fatti dai genitori durante recite, saggi e gite scolastiche, ma queste immagini possono essere usate solo in ambito familiare. Se si intende pubblicarle nel Web, occorre il consenso delle persone presenti nei video e nelle foto.
  • E’ vietato pubblicare nel sito della scuola le generalità di chi è in ritardo nel pagamento della retta del servizio mensa.
  • È vietato pubblicare i nominativi di chi usufruisce della mensa.
  • Nel sito della scuola gli avvisi devono avere carattere generale giacché ogni altra comunicazione di carattere personale deve essere trasmessa individualmente.
  • Utilizzo di telecamere: Pur non essendo vietata l’istallazione all’interno degli istituti, la loro presenza deve essere segnalata con cartelli e, in ogni caso, il funzionamento delle telecamere deve avvenire solo negli orari di chiusura. Se poi le telecamere sono collocate all’esterno della scuola è necessario delimitarne l’angolo visuale. In ogni caso le immagini registrate vanno cancellate dopo 24 ore.
  • Iscrizione on-line: particolare attenzione deve essere prestata inoltre all’eventuale raccolta di dati sensibili. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa, richiede infatti speciali cautele e può essere effettuato solo se i dati sensibili sono indispensabili per l’attività istituzionale svolta
  • Voti ed esami: gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali.
  • Attività di ricerca: se prevedono l’utilizzo di questionari con raccolta di informazioni personali, è necessaria una preventiva informativa ad alunni e genitori sugli scopi della ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza che vengono adottate.
  • Marketing e promozioni commerciali: Non è possibile utilizzare i dati presenti nell’albo – anche on line – degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti. I soggetti terzi non sono autorizzati ad utilizzare tali dati per finalità non previste come, ad esempio, il marketing e la promozione commerciale.
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