Nell’ambito del processo civile telematico, le definizioni tecnico/normative fornite dal legislatore rivestono una particolare rilevanza, in quanto il progressivo affermarsi del processo di dematerializzazione dei documenti ha portato a riflettere su alcune terminologie che nel previgente sistema esclusivamente analogico/cartaceo sembravano banali e scontate. Tralasciando il rilievo giuridico dei documenti,
infatti, difficilmente potrebbero sorgere dubbi sull’identificazione fisica di un fascicolo, di un documento o di una copia in formato cartaceo, giacché tali nozioni, riferite ad oggetti dotati di una propria materialità, risultano perfettamente identificabili dal punto di vista concettuale e rappresentativo.
Processo telematico: avvocati con nuovi poteri
Con il processo telematico, gli avvocati hanno assunto degli importanti poteri di autentica. Inizialmente, ad introdurre il potere di autentica di difensori e ausiliari del giudice nell’ambito del processo telematico è stato il decreto legge n. 179/2012, con il comma 9-bis dell’articolo 16-bis.
Tale norma ha infatti dato al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore e al commissario giudiziale la possibilità di estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di atti e provvedimenti e di attestarne in maniera autonoma la conformità agli atti contenuti nel fascicolo informatico.
Con il d.l. n. 83/2015, successivamente, al decreto legge n. 179/2012 è stato aggiunto un nuovo articolo, il 16-decies, che ha attribuito agli stessi soggetti il potere di attestare anche la conformità di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice notificati con modalità non telematiche e da depositare in copia informatica, anche per immagine.
Il d.l. n. 179/2012, all’articolo 16-bis, dà infine ai difensori il potere di attestare anche al di fuori dei casi sopra visti e nell’ambito del processo esecutivo, la conformità delle copie degli atti di cui al sesto comma dell’articolo 518, al quarto comma dell’articolo 543 e al secondo comma dell’articolo 557 c.p.c..
Il caso di specie è rappresentato da un provvedimento avverso il quale il difensore aveva proposto ricorso per cassazione, era stato a quest’ultimo notificato non tramite UNEP ma tramite PEC ai sensi della legge n. 53/94.
La Suprema Corte, con la decisione n. 26520/2017, dichiara l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 369 c.p.c. non risultando agli atti del giudizio il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione.
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Cassazione, ordinanza n. 6657 del 15 marzo 2017
La questione era già stata affrontata dalla Cassazione che si era pronunciata, per la prima volta, su analoga fattispecie e aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso, posto che la copia (della sentenza) allegata dal ricorrente, sebbene recasse in calce la relazione di notifica a mezzo PEC, era priva di qualsivoglia attestazione di conformità all’originale.
Per la Corte, il difensore avrebbe dovuto attestare la conformità della PEC ricevuta procedendo ai sensi dell’art. 9 comma 1 ter della legge 53/94, il quale dispone che “in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis” il quale a sua volta dispone che “qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”
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Cassazione, sentenza n.17450 del 14 luglio 2017
Tale sentenza conferma quanto nella precedente pronuncia.
In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. .
Il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica.
Ad oggi pur non esistendo nel nostro ordinamento una norma che conferisca, con assoluta certezza, al difensore il potere di attestare la conformità della notifica PEC quando questa sia da lui ricevuta, alla luce delle decisioni della Cassazione n. 6657/2017 e n. 17450/2017, sembra esserci un’interpretazione estensiva dell’art. 9 comma 1 ter della legge n. 53/94, per assolvere a quanto richiesto dell’ articolo 369 comma 2, n.2.
Secondo la Cassazione, quindi, in caso di notifica PEC del provvedimento impugnato, quest’ultimo, per assolvere a quanto richiesto dall’art. 369 c.p.c, dovrebbe essere estratto dal difensore dal fascicolo informatico del procedimento, stampato e poi dichiarato conforme ai sensi dell’art. 6 bis comma 9 bis DL 179/12 in quanto solo le copie cartacee estratte dal fascicolo informatico e munite di attestazione di conformità sarebbero equivalenti all’originale dal quale sono state estrapolate.
Per la conformità della relata di notifica,invece, la Cassazione ritiene che, sempre al fine di ottemperare a quanto disposto dall’articolo 369 c.p.c., il difensore possa stamparla dalla PEC ricevuta e attestarne la conformità, unitamente al messaggio PEC ricevuto, ai sensi dell’art. 9 comma 1 ter della Legge n. 53/94.
Secondo tale decisione il difensore dovrà a stampare:
- dal fascicolo informatico la sentenza, attestando la conformità della stampa cartacea a quanto presente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis DL 179/12
- dalla PEC di notifica, il messaggio PEC ricevuto e la relata di notifica, attestando la conformità di ambedue ai sensi dell’art. 9 comma 1 ter della legge n. 53/94.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, il difensore, per depositare la copia conforme della sentenza impugnata, dovrebbe estrarla dal fascicolo informatico ma non anche dalla PEC ricevuta in quanto, solo estraendola dal fascicolo informatico potrebbe attestarne la conformità posto che “se il difensore apponesse l’attestazione di conformità sulla copia del provvedimento che gli è stata notificata, anzichè sull’originale scaricato dal PCT, egli attesterebbe la conformità di una “copia della copia”, anzichè della copia estratta direttamente dall’originale”, con ciò affermando che, in caso di notifica della sentenza, il destinatario potrebbe separare, ai fini del deposito, il provvedimento e la relata considerando che il primo dovrebbe essere estratto dal fascicolo informatico
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Il principio di diritto posto alla base delle decisioni della Cassazione
“Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anche presso la Corte di cassazione, ai fini dell’osservanza dell’ articolo 369 c.p.c., il difensore del ricorrente, che ha l’onere di depositare la copia conforme all’originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dall’originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell’una all’altro, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 9-bis, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l’attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche”.
Tutto ciò detto è opportuno concludere con l’esatta procedura da attuare per evitare che la Suprema Corte possa dichiarare improcedibile il ricorso poiché se ciò accadesse ipotesi verrebbe pregiudicato non solo l’assistito ma anche il difensore il quale andrebbe incontro a probabili responsabilità di natura professionale e deontologica.
In attesa dell’intervento del legislatore il quale, nonostante sollecitato dall’Avvocatura sin dal 2014, ad oggi non si è ancora pronunciato è opportuno procedere attenendosi alle due modalità disposte dalla Cassazione con sentenza n. 26520/2017e n. 6657/2017 e quindi:
- Stampare il messaggio PEC ricevuto.
- Stampare tutti gli allegati della PEC (sentenza e relata di notifica).
- Attestare la conformità del messaggio PEC, della relata e della sentenza a quelli presenti nella PEC dalla quale sono stati stampati, ai sensi dell’art. 23 comma 1 CAD.
- Entrare nel fascicolo informatico del procedimento nel quale è stata emessa la sentenza notificata
- Stampare la sentenza.
- Attestare la conformità della sentenza estratta dal fascicolo informatico e stampata, ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis DL 179/12.
- Salvare in formato .eml o .msg la PEC della notifica ricevuta su CD o DVD.
- Depositare, nel momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso, quanto indicato nei precedenti punti sub 3), 6) e 7).