La Circolare del 25 febbraio 2005 ‐ Competenza dell’ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti giudiziari in materia civile ad uso notifica aggiornamento – Prot. n. 6/325/035/CA – chiarisce espressamente che l’art. 111 del d.p.r. 15 dicembre 1952 n. 1229, ancora in vigore, autorizza l’ufficiale giudiziario che deve provvedere alla notifica di atti pubblici rilasciati in copia autentica da Notaio – ma anche di atti giudiziari (come sentenze e decreti ingiuntivi), atti pubblici (mutui) e atti tra privati (scritture private, contratti) – a fare le altre copie da consegnare alle parti, previa apposizione di marca da bollo per atti giudiziari che, attualmente, è pari ad € 9,62 per ogni copia.
La competenza degli ufficiali giudiziari di rilasciare tali copie, può essere esercitato, nell’ambito delle attività d’istituto – come la notifica ufficiale giudiziario e il pignoramento – senza alcun tipo di limitazione.
Ad onor del vero, l’art. 111 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, non conferisce espressamente all’ufficiale giudiziario una “competenza generale” in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici, che resta riservata, ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, alle seguenti funzioni:
- al solo pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario,
- al notaio
- al cancelliere,
- al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco.
Non conferisce inoltre alcuna “competenza specifica” al rilascio di copia conforme all’originale degli atti giudiziari (che spetta al cancelliere).
Cosa dice la normativa?
Attribuisce all’ufficiale giudiziario la specifica competenza – che è concorrente con quella del cancelliere – a rilasciare, ai soli fini della notifica di atti giudiziari, ulteriori copie, quali le sentenze, senza limitazioni od eccezioni di sorta.
Tanto è vero che il notaio, in qualità di depositario dell’originale di un atto pubblico, può legittimamente rifiutarsi di rilasciare ulteriori copie della copia rilasciata in forma esecutiva, in quanto le stesse possono essere rilasciate direttamente dall’ufficiale giudiziario notificante. (cfr. Sentenza Tribunale di Trani, 26 ottobre 1984)
La circolare in oggetto fa espresso riferimento alla sentenza della Cassazione n° 12516 del 30 marzo/17 dicembre 1993, che ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia in merito alla condanna del Conciliatore di Venezia nei confronti dello stesso Ministero.
Nel caso di specie, l’attore a mezzo del proprio difensore aveva richiesto la notifica di atti giudiziari della copia esecutiva di una sentenza (regolarmente rilasciata dalla cancelleria competente), presso l’U.N.E.P. di Venezia.
Tuttavia, l’ufficiale giudiziario dirigente aveva opposto un secco rifiuto alla notifica atteso che, dovendo autenticare le copie bollate destinate alle altre parti, non riteneva applicabile l’art. 111 del d.p.r. 15 dicembre 1952 n. 1229 che, invece, autorizza l’ufficiale giudiziario il quale debba provvedere alla notifica di atti pubblici rilasciati in copia autentica sentenza, ad estrarre le altre copie da notificare alle parti.
L’ufficiale giudiziario, pertanto, aveva richiesto che il procuratore istante si munisse di ulteriori cinque copie autentiche della sentenza, con un incremento della spesa di Lire 50.000, secondo la tariffa all’epoca vigente.
Il Conciliatore adito aveva, tuttavia, ritenuto che tale pretesa dovesse considerarsi illegittima, essendo l’ufficiale giudiziario tenuto, ai sensi della norma indicata, ad autenticare le copie da consegnare per le notifiche.
Conclusioni
Conseguentemente, con la sentenza del 5.4.1990 il Conciliatore, in accoglimento della domanda, condannava in solido il Ministero e l’Ufficio Unico degli Ufficiali giudiziari, in persona del dirigente p.t., a rimborsare all’attore la somma di L. 50.000, con maggiorazione degli interessi dalla domanda sino al soddisfo.
Il collegamento alla circolare del 25 Febbraio 2015: qui
È doveroso constatare, tuttavia, che nelle prassi dei vari U.N.E.P., la possibilità di estrazioni di copie da parte dell’ufficiale giudiziario sia, in realtà, poco praticata e, ahimè ancor meno conosciuta e che solo pochi uffici giudiziari “virtuosi” consentono all’utenza di poter usufruire della facilitazione concessa dal dettato legislativo.