Il 12 gennaio 2018 è stata pubblicato in G.U. il D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 con il quale sono state emanate le disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
L’originario testo del d.lgs. n. 82/2005 ha subito nel tempo diverse modifiche ed integrazioni, da parte di numerosi interventi normativi: D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, legge 24 dicembre 2007, n. 244,legge 28 gennaio 2009 n. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69, legge 3 agosto 2009, n. 102, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, legge n. 221/2012(recante i principi dell’Agenda Digitale), legge n. 98/2013 (decreto del fare), d.lgs. n. 179 del 26 agosto 2016 (riforma Madia).
Quest’ultima riforma pubblicata sulla G.U. n. 9 del 12 gennaio 2018 si compone di 67 articoli. Il fine è quello di integrare e modificare alcune disposizioni del CAD, in conformità a quanto previsto dalla legge delega anche al fine di velocizzare l'attuazione, a livello nazionale, dell'agenda digitale europea, in coerenza peraltro con le previsioni dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016.
L’obiettivo principale è quello di contribuire alla definizione di un quadro normativo idoneo ad abilitare e supportare le azioni di attuazione dell'agenda digitale dotando i cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale che rappresentano il fulcro della legge delega e del già richiamato decreto legislativo 179 del 2016.
L’intervento normativo in esame, dunque, si inserisce nel più ampio contesto degli interventi di “semplificazione amministrativa” previsti dalla legge delega n. 124 del 2015, che integra il quadro delle riforme costituzionali che vede impegnati Parlamento e Governo nel corso della presente legislatura (XVII) ed è stato predisposto dall’Amministrazione sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 1 della legge delega da ultimo citata.
Dai DPCM alle Linee Guida

Il tentativo di semplificare la normativa del CAD ha portato il legislatore a stabilire che le regole tecniche attuative del CAD, come previste dall’art. 71, trovino la loro attuazione non più in DPCM ma in Linee Guida le quali, di fatto, confermano la volontà di delegificazione (iniziata con il decreto legislativo 179/2016) e quindi di trasferire dalla fonte legislativa a primaria a quella secondaria la disciplina regolamentare del CAD.
A cambiare è il procedimento che porta alla loro emanazione, in quanto adesso è prevista la consultazione di Garante Privacy e conferenza Stato Regioni ma non dei Ministeri interessati. Dovrà poi essere effettuata una consultazione pubblica della durata di 30 giorni e poi le linee guida potranno essere adottate dopo la pubblicazione sul sito dell’AgID e sulla Gazzetta Ufficiale.
Con tale procedimento, AgID si trasforma in una Autorità di regolamentazione dell’amministrazione pubblica digitale.
Si cerca, quindi, di favorire il passaggio da un’ottica incentrata sull’Amministrazione e sul procedimento amministrativo ad una che assuma come punto focale i nuovi diritti digitali, ma, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel proprio parere.
Per ottenere tale obiettivo sarebbe necessario procedere ad una compiuta opera di riorganizzazione delle disposizioni del CAD, volta a dare evidenza, in primo luogo, alle disposizioni riguardanti tali diritti (identità digitale, domicilio digitale, firma digitale, diritto di accesso online etc.) per poi disciplinare i rapporti fra il cittadino e l’Amministrazione e regolare, infine, i profili riguardanti l’organizzazione dell’Amministrazione.
Inoltre, sempre al fine di rendere il Codice un corpus omogeneo di norme disciplinanti una specifica branca del diritto, sarebbe opportuno sia operare un complessivo coordinamento formale del novellato testo del CAD, in particolar modo per quanto concerne la numerazione degli articoli e dei commi recati dal Codice, sia prevedere l’introduzione di un indice delle disposizioni del CAD che agevoli la sua consultazione da parte dei soggetti cui è destinato il Codice stesso.
LEGGI ANCHE: La notifica della sentenza al Domicilio Digitale altrimenti è nulla
Domicilio legale
Dalla primavera/estate del corrente anno, ogni cittadino avrà la possibilità, in possesso di PEC o di un servizio elettronico di recapito certificato in linea con le regole UE, registrandosi tramite SPID ad un sito internet, di eleggere il proprio recapito digitale l’unico.
Ciò facendo, dal quel momento, le Amministrazioni dovranno inviare ogni comunicazione, comprese multe e comunicazioni fiscali al domicilio digitale indicato.
Inoltre, al fine di poter “utilizzare immediatamente il domicilio digitale”, quale nuovo paradigma per le comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini ed imprese, il decreto in esame provvede a trasformare l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) in indice dei domicili digitali.
Stabilisce che il loro inserimento nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) avverrà soltanto al “completamento” della stessa ANPR (art. 6 quater, comma 3 CAD).
Il domicilio digitale sarà quindi valido ai fini delle comunicazioni aventi valore legale ma, deve essere precisato, rappresenta una facoltà e non obbligo.
Il domicilio digitale, insieme all’identità digitale SPID, all’anagrafe nazionale online e all'imminente arrivo dello SPID europeo 2018, rappresentano passi fondamentali verso il completamento della cd. cittadinanza digitale.
Firma elettronica
Nel decreto in esame è stato introdotto uno specifico diritto per la cittadinanza di fruire dei servizi offerti dai soggetti pubblici “in forma digitale e in modo integrato” (art. 7, comma 01 CAD) anche per il tramite del “punto di accesso” di cui all’art. 64 bis del CAD che, così come novellato dal presente intervento normativo, dispone che le pubbliche amministrazioni debbano, “in sede di evoluzione”, progettare e sviluppare i loro servizi e sistemi “in modo da garantirne l’integrazione e l’interoperabilità”.
Questo aspetto rappresenta uno dei punti di maggiore criticità della riforma in quanto l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo dell’interoperabilità dei sistemi e della loro integrazione dipenderà dalle concrete modalità tecniche con cui si procederà a sviluppare i servizi telematici della pubblica amministrazione tramite le linee guida di cui all’art. 71 del CAD, e sappiamo bene che su questo fronte ci sono state sempre insormontabili difficoltà.
Difensore civico digitale
Presso l’AgID viene altresì istituito l’ufficio del Difensore Civico Digitale Unico, il quale sostituisce i moltissimi difensori civici digitali che avrebbero dovuto essere istituiti in tutte in ogni amministrazione dello Stato, ma che poi non sono mai stati istituiti.
Cittadini e dipendenti Pubblici potranno rivolgersi a questo ufficio che avrà competenze e responsabilità per verificare eventuali inadempienze e garantire che ai cittadini vengano riconosciuti i propri diritti di cittadinanza digitale.
Naturalmente la previsione di un ufficio unico a livello nazionale per la tutela dei cosiddetti “diritti digitali” richiede necessariamente che sia messa a disposizione di tale organo una dotazione organica adeguata al tipo di compiti svolti.
Come giustamente osservato dal Consiglio di Stato va evidenziato che la creazione di un ufficio centrale del difensore civico non costituisce l’unica nuova funzione assegnata all’AgID dal presente intervento normativo.
Le novelle recate all’art. 14 bis del CAD hanno previsto in capo all’Agenzia - oltre al compito di adottare le linee guida di cui all’art. 71 del CAD - anche quello di fornire “pareri tecnici, obbligatori e vincolanti” sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati.
In definitiva nell’ottica di questa nuova riforma l’AgID assume un ruolo centrale nella presente materia sia nell’ambito dei rapporti con la cittadinanza sia relativamente ai rapporti con le pubbliche amministrazioni.
LEGGI ANCHE: L'avvocato robot? Sarà possibile!
Interoperabilità e integrazione
Promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni in modo da garantire a cittadini e imprese il diritto a fruirne in maniera semplice e moderna anche grazie all'opportunità di gestire i diversi strumenti informatico-giuridici di dialogo con le amministrazioni attraverso un'unica interfaccia, una dashboard di cittadinanza digitale.
In particolare, tramite il decreto in esame, è stato introdotto uno specifico diritto per la cittadinanza di fruire dei servizi offerti dai soggetti pubblici “in forma digitale e in modo integrato” (art. 7, comma 01 CAD) anche per il tramite del “punto di accesso” di cui all’art. 64 bis del CAD che, così come novellato dal presente intervento normativo, dispone che le pubbliche amministrazioni debbano, “in sede di evoluzione”, progettare e sviluppare i loro servizi e sistemi “in modo da garantirne l’integrazione e l’interoperabilità”.
L’effettivo raggiungimento dell’obiettivo dell’interoperabilità dei sistemi e della loro integrazione dipenderà dalle concrete modalità tecniche con cui si procederà a sviluppare i servizi telematici della pubblica amministrazione tramite le linee guida di cui all’art. 71 del CAD.
Valorizzazione del patrimonio informativo pubblico di ogni p.a.

Promuovere un processo di autentica valorizzazione del patrimonio informativo pubblico riconducendo tale obiettivo tra le finalità istituzionali di ogni amministrazione e disegnando un contesto normativo che, nel rispetto della disciplina in materia di privacy e tutela dei dati personali, garantisca un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di data analysis.
Tal sistema si pone come un modulo aggiuntivo che non altera in maniera significativa il funzionamento delle piattaforme esistenti; in particolare, come si legge nella relazione illustrativa al decreto, "le Amministrazioni devono solo aggiungere metadati nel processo preesistente di caricamento dei documenti presso i conservatori, potendo comunque ciascuna continuare a utilizzare le proprie piattaforme".
Va però precisato quali siano le modalità (facilitate) previste per la ricerca, quali siano le funzioni assegnate al nuovo sistema e quali i dati e/o metadati che in esso confluiranno.
La trasmissione di documenti informatici
Art. 45. CAD Valore giuridico della trasmissione:
- I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
- Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
Art. 47 CAD Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni:
- Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.
- L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.
Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
- Sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
- Ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax.
- ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
- Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
Conclusioni
Alla luce di quanto detto, complessivamente, i contenuti di questa riforma la maggior parte dei casi rimangono disposizioni prive di concretezza pratica in quanto subordinate a successivi interventi regolatori.
La speranza è che gli operatori della P.A. vengano muiniti degli strumenti culturali ed economici tali da rendere comprensibili le norme e la necessaria digitalizzazione delle loro attività.