Il 4 febbraio scorso, è entrata in vigore la Legge 11 gennaio 2018 n.5, recante “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”, che ha previsto delle novità con riguardo al registro delle opposizioni e all’istituzione di prefissi nazionali per le chiamate a scopo promozionale.
Gli operatori che svolgono attività di call center, rivolte a utenze fisse o mobili, sono obbligati a rendere identificabile la linea chiamante: tutte le chiamate provenienti dai call center, infatti, dovranno essere riconoscibili attraverso due particolari prefissi, uno a scopo commerciale e l’altro a fini statistici.
Vediamo i punti principali della riforma.
Registro Pubblico delle Opposizioni: diritti degli interessati

Si conferma la possibilità di iscriversi al Registro delle opposizioni, per tutti colo i quali vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato con l’impiego del telefono, mediante operatore, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Bisogna dire che il Registro delle Opposizioni è stato in istituito già con il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 178, ma non ha mai avuto un reale riscontro in termini di effettività.
È per questo che la nuova legge ha introdotto delle rilevanti novità, al fine di indurre gli interessati a fare un maggior uso di tale registro e di responsabilizzare i call center nell’adottare i necessari accorgimenti prima di procedere al contatto telefonico dell’utente.
Innanzitutto, la legge permette a tutti gli interessati di iscrivere nel registro la propria utenza telefonica sia fissa, sia mobile.
In secondo luogo, da la possibilità all’interessato di effettuare un’unica richiesta con cui inserire contemporaneamente tutte le utenze telefoniche a lui intestate, comprese quelle non pubblicate negli elenchi di abbonati.
Diventa più semplice iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni: si potrà inoltrare la richiesta, oltre che con la classica richiesta a mezzo raccomandata, anche con mezzi semplici (internet, telefono, fax, e-mail) agli appositi indirizzi indicati. Inoltre, l’iscrizione potrà avvenire anche per via telematica o telefonica.
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Registro Pubblico delle Opposizioni: adempimenti per gli operatori
La Legge dispone espressamente che l’iscrizione al Registro revoca, in maniera automatica, tutti i consensi degli utenti già espressi in precedenza. Con ogni forma e mezzo ed a qualsiasi soggetto, autorizzativi del trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita. Ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Quindi, a carico del titolare del trattamento vi è l’onere di verificare se l’interessato, soggetto destinatario della telefonata, qualora in precedenza abbia prestato il suo consenso, non l’abbia poi revocato effettuando l’iscrizione al Registro delle Opposizioni.
Allo stesso modo, nonostante l’iscrizione, si può, successivamente, prestare il consenso al trattamento dei dati personali per tali specifiche finalità.
Pertanto, risulta più oneroso il compito degli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, che saranno obbligati a consultare mensilmente, o comunque prima dell’inizio di ogni campagna promozionale, il Registro Pubblico delle Opposizioni per verificarne l’aggiornamento.
È, inoltre, vietato l’uso di numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base di consensi precedentemente rilasciati e, in questi casi, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto cui i medesimi dati sono trasferiti.
È fatto anche divieto di comunicare a terzi, trasferire o diffondere i dati personali degli interessati iscritti al Registro delle Opposizioni, per fini di pubblicità o di vendita o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare stesso.
Registro Pubblico delle Opposizioni: la responsabilità

La nuova normativa prevede che, il titolare del trattamento, è sempre responsabile delle violazioni delle disposizioni di legge, anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l’effettuazione delle chiamate telefoniche (in questo caso, è responsabile in solido con la società che svolge per suo conto la campagna pubblicitaria o di vendita o di ricerca di mercato).
Qualora le regole fissate non vengano rispettate, gli utenti potranno effettuare segnalazioni e ricorsi all’Autorità Garante per incitare l’intervento di quest’ultimo, oppure potrà, in caso di violazione, rivolgersi direttamente al Giudice Ordinario per ottenere il risarcimento del danno.
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Registro Pubblico delle Opposizioni: nuovi prefissi telefonici
La Legge introduce, poi, due codici o prefissi telefonici che consentano all’utente di identificare immediatamente le chiamate effettuate e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.
Tutti gli operatori che svolgono attività di call center verso numerazioni nazionali fisse o mobili, sono obbligati a garantire, nei confronti di tutti, la piena attuazione dell’obbligo di identificazione della linea chiamante.
Tali prefissi dovranno essere individuati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Inoltre, gli operatori esercenti i servizi di call center dovranno adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate, richiedendo all'AGCOM, l’assegnazione delle relative numerazioni, oppure presentando l’identità della linea a cui possono essere contattati.