Negli ultimi tempi si sente spesso parlare di prescrizione, ma di cosa si tratta e come funziona esattamente la prescrizione?
Cos'è la prescrizione di un reato

La prescrizione nel diritto assume diversi significati, si tratta di un istituto giuridico che connette determinati effetti al trascorrere del tempo. Ad esempio nell'ambito civilistico se un diritto non si esercita per un certo lasso di tempo lo stesso si estingue.
Questa regola ha l'obiettivi di creare certezza nei rapporti giuridici. Quando si parla di prescrizione del reato, ambito che qui interessa, si intende una causa estintiva del reato dovuta al trascorrere del tempo. Il legislatore ha introdotto la prescrizione tenendo in considerazione due fattori.
In primo luogo con il decorrere del tempo viene meno l'interesse generale alla punizione del reato stesso perché si attenua la riprovevolezza sociale. Tale effetto è dovuto al fatto che è insito nel concetto di prescrizione l'assenza di azioni volte ad evitare il maturare della stessa.
Il secondo fattore da prendere in considerazione è l'esigenza che una persona indagata/imputata di reato non resti all'infinito sotto il giogo delle istituzioni che dovrebbero perseguire i reati, soprattutto nel caso in cui siano state applicate anche misure cautelari che possono essere anche considerate un'anticipazione della pena.
Questo anche in virtù del fatto che fino a quando non vi è condanna definitiva in terzo grado, l'imputato deve essere considerato innocente.
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Prescrizione reato: quando?
Stabilito di cosa si tratta è bene passare alla parte concreta cioè: quando si ha la prescrizione di un reato? Come funziona?
La prima cosa da dire è che il nostro ordinamento non prevede un unico termine di prescrizione, ma diversi termini che variano in base alla gravità del reato e in particolare in base alla pena prevista per il reato stesso.
A questo proposito deve essere ricordato che il sistema della prescrizione in Italia nel tempo è stato sottoposto a diverse modifiche, confluite poi nella legge 251 del 2005 anche conosciuta come legge ex Cirielli.
In linea generale la legge stabilisce che la prescrizione non può essere inferiore ai sei anni per tutti quei reati che prevedono la pena edittale della reclusione, mentre non può essere inferiore a quattro anni per i reati che prevedono l'applicazione di contravvenzioni.
Nel dettaglio per ogni reato si applica un termine prescrittivo pari alla pena edittale massima prevista per il reato. Nel caso in cui ci sia divergenza tra queste due regole, ad esempio se per il reato è prevista la pena massima della reclusione a tre anni, non si applica questo termine, ma si applica quello generale che prevede che la prescrizione non possa maturare prima dei sei anni.
Inoltre se un reato prevede la possibilità per il giudice di applicare o la pena detentiva o la pena pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di tre anni, mentre nel caso in cui per un reato sia prevista sia la pena detentiva, sia la pena pecuniaria, si applica la prescrizione prevista per la pena detentiva.
Per il calcolo non devono essere tenute in considerazione le aggravanti se non nel caso in cui si tratti di aggravanti autonome o ad effetto speciale, in questo caso si tiene in considerazione la pena massima prevista e in base ad essa si calcola il termine.
Per i reati di particolare gravità la legge può prevedere termini di prescrizione diversi, ad esempio per i reati di omicidio stradale, tratta delle persone o sequestro di persona è previsto il raddoppio del termine di prescrizione rispetto a come dovrebbe essere calcolato tenendo in considerazione la pena.
Il raddoppio dei termini dovrebbe essere un deterrente. Deve infine essere ricordato che la prescrizione non è applicabile a tutti i reati, infatti non viene tenuta in considerazione per tutti quei reati che suscitano per la loro gravità una certa riprovevolezza sociale.
Di conseguenza non c'è effetto estintivo del reato legato al trascorrere del tempo quando è previsto l'ergastolo.
In ogni caso l'imputato potrà sempre rinunciare a farla valere e quindi esporsi al rischio di una condanna e alla relativa pena. Solitamente si rinuncia quando si è estremamente convinti della propria innocenza e si vuole avere un'assoluzione piena in modo che anche nell'ambiente sociale frequentato sia chiaro che il fatto non è stato commesso dall'imputato.
Con la prescrizione infatti spesso resta un'aurea di colpevolezza che a molte persone pesa, soprattutto in ambito lavorativo. In base all'articolo 157 del codice penale la rinuncia deve essere espressa, cioè non basta un comportamento concludente, occorre una vera e propria dichiarazione in cui si espone la volontà di rinunciare alla prescrizione.
A tal proposito deve precisarsi che la Corte di Cassazione nella sentenza 06/10/2016 n° 42331 ha stabilito che la rinuncia deve essere fatta dall'imputato personalmente o tramite il difensore, ma questo deve essere munito di una procura speciale che abbia ad oggetto tale fine.
Non basta una dichiarazione equipollente che potrebbe comunque generare dubbio circa la volontà dell'imputato. La sentenza 527 del 2006 sempre della Corte di Cassazione ha invece precisato che non può esercitarsi la rinuncia agli effetti estintivi del reato prima che questi siano maturati.
Come si calcola la prescrizione

Fin qui si è parlato dei termini di prescrizione, ma per capire esattamente come funzionano occorre far riferimento al momento in cui si inizia a calcolare la prescrizione e ai fatti che possono determinare una sospensione della decorrenza degli stessi. Si parte dall'inizio della decorrenza.
In base all'aticolo 158 del codice penale in caso di reato consumato, ad esempio Tizio uccide Caio, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno della consumazione. In caso di reato tentato, l'esempio classico è la rapina non portata a termine, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'attività, quindi da quando i ladri scappano.
Infine, per il reato permanente, cioè che viene consumato in modo costante nel tempo, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa tale comportamento. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno del commesso reato anche nel caso in cui questo sia punibile solo a querela o istanza di parte.
Tale limite non si applica al caso in cui il reato sia commesso a danni di minori, ad esempio nel caso di maltrattamenti in famiglia, in questo caso il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il minore compie al maggiore età. Ciò non si verifica quando l'azione a tutela del minore sia stata già esercitata prima da altra persona.
Ad esempio in caso di violenza contro il minore, l'azione può essere esercitata prima che lo stesso diventi maggiorenne anche dai genitori. Una volta che i termini siano iniziati a decorrere è possibile anche che ci sia una sospensione degli stessi. Ad esempio vi è la sospensione quando una legge stabilisca che il procedimento penale debba essere sospeso.
I termini per l'estinzione del reato sono sospesi anche nel caso in cui sia dichiarato l'impedimento delle parti o dei difensori o su richiesta dell'imputato o dei suoi difensori.
Ovviamente la richiesta di sospensione a causa dell'impedimento deve essere adeguatamente motivata, ad esempio nel caso in cui l'imputato si trovi in una situazione mentale tale da impedirgli di partecipare agli atti del processo. Nel momento in cui viene meno la sospensione dei termini gli stessi ricominciano a decorrere.
I termini di prescrizione oltre a poter essere sospesi possono essere anche interrotti, anche in questo caso ci sono dei casi specifici. Gli atti interruttivi i termini sono diversi e sono indicati dall'articolo 160 del codice penale.
Tra questi vi sono:
- l'ordinanza di convalida di fermo o arresto.
- l'interrogatorio davanti al Pubblico Ministero o davanti alla polizia giudiziaria su delega del PM.
- il decreto di fissazione dell'udienza preliminare.
- la richiesta di rinvio a giudizio.
- ordinanza che dispone il rito abbreviato.
- presentazione o citazione per il giudizio direttissimo.
A questo punto ci si può chiedere quale sia la differenza tra sospensione e interruzione. Mentre la prima opera solo nei confronti del soggetto a cui si riferisce la causa di sospensione, l'interruzione si applica a tutti coloro che hanno commesso il reato.
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