Parto anonimo e il diritto a conoscere le proprie origini


In caso di parto anonimo, il figlio può conoscere le proprie origini se la madre è morta? La Corte di Cassazione si è pronunciata in un caso a favore del ricorrente

Il parto anonimo ha da sempre creato un forte dibattito, posto più volte all’attenzione tanto della Corte Costituzionale che della Corte di Cassazione, sul bilanciamento tra i diritti delle parti interessate.

Infatti, da un lato, vi è il diritto potestativo del figlio ad accedere alle informazioni sull’identità e le origini dei propri genitori biologici.

Il diritto al nome ed all’identità personale, trovano il loro riconoscimento costituzionale nell’art. 2, che tutela l’identità dell’individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ed è proprio in questo schema che si fa rientrare anche il diritto a conoscere le proprie origine biologiche.

Dall’altro lato, invece, troviamo il diritto all’anonimato e alla riservatezza della donna partoriente, che ha trovato una tutela tale, da limitare il contrapposto diritto del figlio a conoscere l’identità della stessa: in presenza della dichiarazione della madre al momento della nascita di non voler essere nominata, l’accesso alle informazioni non può mai essere consentito.

Parto anonimo: Cassazione

Parto anonimo: Cassazione

La Corte di Cassazione, più volte si è espressa sul delicato tema del diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere ai dati personali della madre biologica, al fine di superare il forte divieto imposto dalla normativa sulla privacy.

Da ultima è intervenuta con l’ordinanza in commento, la n. 3004 del 7 febbraio 2018, con la quale la Cassazione ha ribadito i principi già espressi in precedenti pronunce, riguardo la possibilità di garantire il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini, anche qualora la madre abbia espressamente chiesto, al momento del parto, di non essere nominata.

In caso di parto anonimo, infatti, sussiste il diritto del figlio di conoscere le proprie origini biologiche e, quindi, di accedere alle informazioni relative all’identità della madre, anche se la stessa sia morta e non sia più possibile verificare l’attuale volontà della stessa di conservare il segreto.

Nonostante, infatti, il diritto all’anonimato della donna vada tutelato, dopo la sua morte ciò non potrà ostacolare il diritto del figlio adottivo di conoscere le sue origini, non trovando applicazione, oltre il limite della vita della madre, il termine previsto dall'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 196/2003, che consente l'acquisizione dei dati relativi alla propria nascita decorsi cento anni dalla data del parto.

Nel caso di specie, il ricorrente, figlio adottivo, aveva chiesto al Tribunale per i Minorenni di Torino di accedere alle informazioni riguardanti l’identità dei propri genitori biologici.

Il Tribunale, compiute le indagini del caso ed avendo accertato che il padre era ignoto e la madre era deceduta, e che, al momento del parto, la stessa aveva chiesto di mantenere l’anonimato, ha rigettato il ricorso, deducendo che la morte rendeva per il figlio impossibile accedere all’identità della madre, il cui interpello volto a revocare la dichiarazione di non essere nominata (previsto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013), non era più possibile.

Anche la Corte d’Appello di Torino ha rigettato la richiesta del figlio, ritenendo che la disposizione normativa presente nell’art. 93, co.2, del D.lgs. n. 196 del 2003, che consente l’acquisizione dei dati relativi alla propria nascita decorsi cento anni dalla data del parto, dimostra che, per il legislatore, la possibilità di acquisire i dati relativi all’identità del proprio genitore prescinde dalla presenza in vita o dal sopravvenuto decesso dello stesso.

Pertanto, il figlio adottato propone ricorso per Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 28, co.7 della Legge n. 184 del 1983, così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2013, e invocando l’applicazione del principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15024 del 2016.

La citata sentenza della Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, co. 7 della L. 184/1983, nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre, che al momento del parto abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.

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Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini

Proprio sulla base di questa dichiarazione di incostituzionalità, la Suprema Corte nel 2016, chiamata nuovamente a pronunciarsi sul punto, avverso un ricorso proposto da una donna adottata, che aveva visto respingersi la richiesta di informazioni circa l’identità della madre biologica, in quanto, secondo il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi, essendo la madre oramai morta, non può ritenersi che tale evento comporti una revoca implicita della volontà di non essere nominata, ha stabilito che:

“l’interpretazione della norma che consideri l’intervenuta morte della donna, un ostacolo assoluto al riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini da parte dell’adottato, determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, tra i figli nati da donne che hanno scelto l’anonimato ma non sono più in vita, e i figli di donne che possono essere interpellate sulla reversibilità della scelta fatta alla nascita”.

Sancendo così il diritto del figlio a conoscere le proprie origini in caso di decesso della madre biologica.

Così, in Cassazione, le doglianze del ricorrente trovano accoglimento in quanto gli Ermellini ritengono di dare continuità ai principi espressi nelle precedenti pronunce sopracitate, secondo cui, nel caso di cd. parto anonimo, sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all'identità personale della stessa.

Secondo i giudici, non può considerarsi operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine previsto dal menzionato dall’art. 93, co.2, D.lgs. n. 196 del 2003, di cento anni dalla formazione del documento per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata.

Una diversa soluzione determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto (Corte cost. n. 278 del 2013), nonché l'affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta (Cass. n. 15024 e 22838 del 2016).

La Corte, di conseguenza, accoglie il ricorso, decidendo nel merito: autorizza il ricorrente ad accedere alle informazioni relative all'identità della propria madre biologica.

Matteo Migliore - Fondatore di LEGALDESK

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