Il 27 aprile 2018 sono entrati in vigore i nuovi parametri forensi 2018, con sostanziali novità rispetto al passato. Il Decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, infatti, ha introdotto alcuni rilevanti aggiornamenti nella definizione dei compensi dell’attività forense.
Vediamo quali sono le principali innovazioni in materia.
Parametri forensi 2018: approvazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2018 ed entrato in vigore già dal giorno successivo, il nuovo Decreto Parametri forensi 2018 si presta ad innovare profondamente la materia dei compensi professionali per l’attività degli avvocati.
Ma quali sono le principali novità e quale lo stato della materia fino ai più recenti aggiornamenti?
In proposito, occorre ricordare che la precedente disciplina sui compensi professionali era stata ritoccata con il Decreto 10 marzo 2014, n. 55: il decreto in questione si inseriva nel più ampio progetto di riforma della professione dell’avvocato, sulla scorta delle novità contenute nella nuova legge professionale (ci si riferisce alle legge 246/2012).
L’art. 13, comma 6 della citata legge stabilisce alcune condizioni per l’utilizzo dei parametri forensi. A questi, infatti, si ricorre quando:
- l’avvocato e il cliente non hanno precedentemente stabilito un compenso in forma scritta per l’attività prestata dal primo in favore del secondo e, in generale, in tutti i casi in cui sia mancata la determinazione consensuale dell’onorario professionale.
- la liquidazione del compenso per l’attività svolta dall’avvocato sia effettuata da parte del giudice;
- la prestazione del professionista viene resa nell’interesse di un terzo (come accade per la pratica affidata dal genitore a tutela dei diritti del figlio). - quando la prestazione rientra nelle attività d’ufficio che devono essere svolte secondo legge.
Orbene, a fronte di tali condizioni, la legge 247/2012 prevede il ricorso ai parametri forensi: di cosa si tratta?
In sostanza, sono delle linee guida che individuano il valore medio dell’attività del professionista, alle quali ricorrere in via residuale quando non esistano altri elementi per determinare il compenso dell’avvocato (come avviene, normalmente, quando v’è accordo in tal senso con il cliente).
Per ottemperare a questo sistema, il Decreto 55/2014 aveva introdotto parametri generali per la liquidazione dei compensi relativi alla professione forense.
La conclusione raggiunta dal legislatore, tuttavia, aveva suscitato notevole scontento negli appartenenti alla categoria, anche a fronte di delicati automatismi che impedivano un calcolo effettivo del valore della prestazione resa; inoltre, l’eccessiva discrezionalità relativa all’applicazione degli aumenti e delle diminuzioni prestava il fianco ad applicazioni potenzialmente inique anche in presenza di casi simili.
Di qui una serie di istanze di revisione dei parametri forensi 2014, confluite infine in una proposta del Consiglio Nazionale Forense del 26 maggio 2017.
Dopo quasi un anno di studio, il nuovo Decreto Ministeriale 37/2018 ("Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247") interviene a modificare in radice il precedente sistema dei parametri, avendo come obiettivo quello di una migliore chiarezza ed equità delle norme relative ai compensi professionali.
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Le differenze principali rispetto al Decreto parametri 2014
Come anticipato, il nuovo decreto sui parametri forensi 2018 si inserisce nel solco delle previsioni stabilite dalla legge 247/2012: secondo il già citato art. 13, comma 6, infatti, i parametri individuati sulla base del decreto del Ministro di Giustizia, possono essere aggiornati ogni due anni, su proposta del Consiglio Nazionale Forense.
La precedente disciplina di cui al Decreto Ministeriale 55/2014 conteneva disposizioni sulle modalità di calcolo dei compensi dovuti per le diverse prestazioni compiute dall’avvocato.
Accanto all’individuazione di vere e proprie cifre, la previgente normativa divideva i compensi così individuati in base al differente tipo di incarico (la materia interessata dall’attività dell’avvocato), il valore della controversia (in ambito civile e amministrativo) e la fase processuale: sulla scorta di questi fattori veniva articolata una tabella per ogni materia, suddivisa per diversi scaglioni di valore, all’interno dei quali si inseriva il compenso standard da riconoscere nei casi prima individuati.
Oltre alla previsione di rigide cifre per il tipo di attività, la fase processuale e la materia, il previgente decreto individuava anche i casi e i presupposti per l’applicazione di maggiorazioni e di diminuzioni sul valore medio precedentemente individuato.
Il sistema tabellare dei parametri forensi, pertanto, entrato in vigore nel 2014, è rimasto inalterato per oltre quattro anni.
Il nuovo decreto sui parametri forensi 2018 non abbandona il sistema tabellare, rimanendo ancorato ad una ripartizione dei compensi sulla base delle diverse tipologie di attività professionali, sul valore delle controversie e sulla fase processuale, a seconda che si tratti di processo civile, amministrativo o penale. Tuttavia, è stata introdotta una nuova tabella (relativa alle attività arbitrali), facendo lievitare il loro numero a 27.
Viceversa, il nuovo sistema innova profondamente sia dal punto di vista delle somme individuate per i compensi giudiziali, sia per una differente impostazione relativa al calcolo delle maggiorazioni/diminuzioni: ciò ha interessato, in particolar modo, l’attività penale e quella arbitrale, la presenza di più assistiti, i giudizi amministrativi e quelli svolti attraverso l’utilizzo delle utility relative al processo telematico.
Se quindi i valori medi dei compensi sono stati oggetto di un ritocco per aggiornare questi ultimi alla mutata situazione economica, è altrettanto vero che vengono introdotte regole più chiare per la determinazione giudiziale della tariffa forense, come vedremo nel dettaglio andando ad esaminare le singole novità introdotte dal nuovo decreto.
Nuovi parametri forensi 2018: regime dei minimi

Si tratta, probabilmente, della novità più importante del nuovo sistema dei parametri forensi, nonché uno degli aspetti su cui si sono maggiormente concentrate le critiche alla precedente disciplina.
Infatti, i previgenti parametri avevano escluso un vincolo in capo al giudice sulla possibilità di applicare riduzioni al di sotto dei minimi stabiliti dalle tabelle: ne conseguiva che, in caso di compenso liquidato dal giudice, quest’ultimo, opportunamente motivando la propria decisione, aveva la possibilità di ridurre il compenso anche oltre il valore parametrico minimo stabilito dal decreto.
Il nuovo decreto parametri forensi 2018, invece, ha previsto delle soglie minime di riduzione, individuando delle percentuali massime cui il giudice può far riferimento quando riscontra l’esistenza delle condizioni che permettono di derogare al valore medio del compenso stabilito in tabella.
In questo modo, il Ministero ha accolto le osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale Forense, il quale aveva avvertito la necessità di superare l’incertezza relativa alla possibilità conferita al giudice di non tenere conto di alcuna soglia minima di compenso: il rischio paventato, in altri termini, era quello di permettere una liquidazione inadeguata.
Il Consiglio di Stato ha condiviso tali osservazioni, con proprio parere del 27 dicembre 2017 n. 2703, reso proprio sullo schema del Decreto parametri forensi 2018: l’alto consesso della giustizia amministrativa ha evidenziato l’importanza di prevedere con chiarezza l’inderogabilità delle soglie minime entro le quali consentire al giudice la riduzione del compenso rispetto ai parametri medi previsti per l’attività dell’avvocato.
In questi termini, il decreto 2018 ha quindi previsto una soglia minima di riduzione inderogabile, nel senso che al giudice non è permesso diminuire ulteriormente la liquidazione.
Più in dettaglio, il decreto prevede l’impossibilità di riduzione oltre il minimo del compenso in ambito civile, penale, amministrativo e tributario. Quando il giudice è chiamato a determinare il compenso è normalmente vincolato ai parametri di base individuati dalle tabelle.
Questi ultimi trovano applicazione ricorrendo alcuni presupposti generali (rimasti fondamentalmente inalterati rispetto ai parametri 2014): si tratta dei fattori rappresentati dalle caratteristiche e dal pregio dell’attività prestata dall’avvocato, dalla importanza, natura, difficoltà e valore degli affari, dalle condizioni del cliente e dalla tipologia e quantità delle questioni giuridiche e fattuali oggetto dell’analisi professionale dell’avvocato.
Sulla base di questi fattori, il giudice ha facoltà di:
- poter applicare i valori di base stabiliti in tabella quando riscontri, per approssimazione, che l’attività del difensore si è attestata nella media.
- viceversa, è consentito applicare un aumento, di regola, fino all’80% del compenso individuato nei parametri quando sia dimostrata, ad esempio, la particolare complessità delle questioni oggetto della controversia o il pregio dell’attività prestata dall’avvocato.
- infine, per il profilo che qui interessa maggiormente, si prevede la possibilità di diminuire il compenso rispetto al valore medio in tutti i casi in cui l’attività dell’avvocato è stata di minore rilievo rispetto alla media: in questo caso, però, la diminuzione non può superare il 50% del parametro stesso.
Sulla scorta di questo meccanismo, è evidente che la formulazione della norma è volta a tutelare gli avvocati dal rischio di vedersi attribuiti compensi troppo bassi.
Infatti, l’inciso "di regola" viene utilizzato dal decreto soltanto con riferimento all’aumento (con ciò stando a significare che il giudice può anche varcare la soglia in questione ove siano conclamate le eccezionali caratteristiche del caso concreto o il particolare rilievo dell’attività dell’avvocato).
L’assenza di questo medesimo inciso nella parte del testo che si riferisce alla diminuzione, esplicita che, appunto, analoga facoltà il giudice non possiede con riguardo a questo secondo ambito: in questo modo, colui che procede a liquidare il compenso è vincolato ad una soglia di diminuzione massima del 50%.
Simili sono le disposizioni che concernono la fase istruttoria e il processo penale: nella prima, il giudice può aumentare i valori, di regola, fino al 100%, mentre la riduzione non può superare il 70% del compenso medio tabellare; per quanto concerne il processo penale, invece, l’aumento può arrivare fino all’80%, mentre la riduzione non può essere effettuata in misura superiore al 50%.
Evidenti la ratio e gli obiettivi del nuovo decreto sui parametri forensi 2018: da un lato, il Ministero si è posto in continuità con le norme contenute nella legge 247/2012, il cui articolo 13-bis (introdotto dal decreto legge 148/2017, poi modificato dalla legge di bilancio per il 2018) ha previsto norme di tutela per i professionisti come quella sull’equo compenso e la disciplina in materia di accordi vessatori tra i clienti e gli avvocati.
Dall’altro lato, invece, la novella del 2018 si premura di assicurare compensi sufficienti e mai "simbolici", rimuovendo la tanto criticata incertezza applicativa derivante dal precedente sistema parametrico del 2014.
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Parametri forensi 2018: altri aggiornamenti rilevanti
Molti altri sono i pesanti aggiornamenti contenuti nella nuova disciplina sui parametri forensi.
Innanzitutto, si segnala la previsione di una maggiorazione del compenso quando l’avvocato si trovi a trattare controversie per conto di più assistiti. Il nuovo Decreto ha previsto, in questi casi, un maggior compenso, valevole in tutti i tipi di giudizio, quando l’avvocato assista più soggetti con la medesima posizione processuale.
Questo meccanismo di incremento si applica sia tenendo conto del numero di assistiti ulteriore al primo, sia innalzando la soglia massima di soggetti per la cui assistenza l’avvocato ha diritto alla remunerazione.
Più in dettaglio, l’avvocato che tutela più clienti con la medesima posizione processuale nello stesso procedimento (sia esso civile, penale, amministrativo o tributario), ha diritto:
ad una maggiorazione del compenso pari al 30% rispetto al parametro medio per ogni soggetto oltre il primo che venga assistito, fino a dieci assistiti;
- ad una maggiorazione del 10% (che si cumula alle precedenti) per ogni soggetto ulteriore al decimo assistito, fino ad un massimo di trenta assistiti.
- la maggiorazione viene applicata anche nel caso in cui il numero dei soggetti o dei capi di imputazione vengono accresciuti in seguito a riunioni di procedimenti diversi, oltre che nel caso in cui il professionista si trovi a difendere un solo cliente contro più soggetti (purché a parti rovesciata, la posizione di questi ultimi comporti l’esame delle medesime tematiche di fatto o di diritto).
- tuttavia, è previsto un meccanismo di riduzione (in misura che non superi il 30%) quando, anche in presenza di più assistiti con la medesima posizione procedimentale e processuale, la prestazione dell’avvocato non comporti l’esame di fattispecie fattuali o giuridiche distinte, in rapporto ai diversi soggetti o alle diverse contestazioni (ad esempio, perché il reato contestato sia il medesimo e in concorso per tutti gli imputati).
Un altro settore in cui intervengono notevoli aggiornamenti è quello dei compensi nel giudizio amministrativo.
Il decreto sui parametri forensi 2018, infatti, ha previsto un sistema di maggiorazioni nel processo amministrativo che partono sin dalla fase istruttoria: a differenza del vecchio decreto, infatti, è stata introdotta una ipotesi di maggiorazione quando l’avvocato propone motivi aggiunti nel corso del giudizio dinanzi al Tar.
Viceversa, la proposizione di un ricorso incidentale e di altri atti non determina aumento del compenso (contrariamente a quanto richiesto dal CNF sulla scorta dell’aggravamento dell’attività del difensore in questa fase).
Per quanto riguarda i giudizi dinanzi al Consiglio di Stato vengono aumentati i compensi medi in fase decisionale, venendo finalmente equiparati a quelli relativi alla medesima fase dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Da segnalare incrementi sui valori medi anche per i compensi degli arbitri e per gli avvocati che prestano attività relativa ai procedimenti di negoziazione assistita, per i quali arriva una nuova tabella (la 25-bis) di nuova introduzione: l’obiettivo è quello di offrire una previsione anche per l’attività di carattere stragiudiziale, finora completamente marginalizzata dalla disciplina parametrale.
Ultima previsione degna di nota, che segna l’adeguamento della disciplina alle nuove norme in tema di processo telematico, è l’introduzione di un parametro generale che comporta l’applicazione di un aumento del 30% sui compensi per attività procedimentale in cui l’avvocato abbia proceduto al deposito in via telematica e alla redazione dell’atto medesimo con modalità tali da rendere agevole consultazione e navigazione all’interno dell’atto e dei suoi allegati: si tratta, come evidente, di una misura premiale volta ad invogliare i professionisti ad utilizzare con maggior cura i nuovi strumenti telematici che sempre più stanno trasformando la professione.
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