Legge 3: come aiutare clienti sovraindebitati


La legge 3/2012, tristemente nota come legge salva-suicidi, è stata elaborata per far fronte all'urgenza sociale che ha visto numerosi cittadini cadere nella condizione di sovraindebitamento

La legge 3/2012 è una norma che permette ai soggetti aventi diritto di accedere a un piano di rientro dal debito ed estinguere così quanto dovuto ai propri creditori, tramite l'assistenza di un gestore della crisi riconosciuto dalla legge.

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Legge 3: come aiutare clienti sovraindebitati

Legge 3: nuovi clienti per l'avvocato

La legge 3/2012, tristemente nota come legge salva-suicidi, è stata elaborata per far fronte all'urgenza sociale che ha visto numerosi cittadini cadere nella condizione di sovraindebitamento.

Eventi inattesi, casi di forza maggiore o la crisi che ha imperversato a lungo nel nostro Paese, hanno messo in ginocchio privati e aziende che, all'improvviso, si sono ritrovati nella condizione di non poter più far fronte ai propri debiti.

Questo squilibrio, dettato dall'obbligo creditizio e dall'impossibilità da parte del debitore di assolvere a tale impegno, ha portato a conseguenze spesso tragiche, dettate dalla disperazione.

La nuova normativa, modellata sulla base del famoso Chapter 7 statunitense, pone il focus su un concetto innovativo e importante: anche un nucleo familiare può fallire in seguito a una crisi di liquidità. Tale normativa è stata introdotta anche in altri paese europei come la Spagna, portando anche qui una ventata di sollievo a chi si trova stretto nella morsa dei debiti.

Il meccanismo che regola la legge 3 è strutturato sulla formula del concordato preventivo ovvero lo strumento che il legislatore ha messo a disposizione del debitore per evitare la dichiarazione di fallimento. La rinegoziazione è ad ampio spettro perché riguarda i debiti contratti con banche, fornitori e addirittura con Equitalia.

La legge 3 risponde alle difficoltà economiche mettendo a disposizione dei soggetti aventi diritto una vera e propria esdebitazione che permette di:

  • stralciare i debiti senza ipoteca.
  • rateizzare il pagamento dell’IVA.
  • sospendere le azioni esecutive.

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Legge 3/2012: a chi rivolgersi

La legge 3 è uno strumento formidabile secondo i tecnici perché è agile, ben strutturata e accessibile. Eppure sono pochissime le richieste di attivazione di una delle tre procedure previste dalla normativa.

Nel 2017 il numero dei consumatori e piccole imprese che hanno richiesto il risanamento dei propri debiti è stato esiguo, soprattutto se paragonato alle statistiche che parlano di un numero crescente di casi di difficoltà e insolvenze.

Se da una parte la scarsa informazione è una delle dirette responsabili del fenomeno, è altrettanto vero che l'accessibilità a tale disposizione è subordinata alla complessità che la regola.

Fondamentale è comprendere a chi rivolgersi per applicare la legge 3/2012.

Il cittadino avente diritto può rivolgersi direttamente all'organismo preposto per la composizione della crisi oppure, vista la natura della materia, scegliere di avvalersi della figura di un professionista abilitato secondo quanto disposto dalla stessa normativa.

Le figure chiamate a svolgere questo ruolo sono:

  • avvocati.
  • notai.
  • commercialisti.
  • ragionieri.
  • amministratori delegati di società con comprovata esperienza e che non abbiano avuto dichiarazioni di fallimento.
  • studi professionali associati.

Tali figure assumono il ruolo di curatori, secondo quanto espressamente previsto dalla legge fallimentare. Se il debitore sceglie di avvalersi di uno studio professionale associato è fondamentale che ci sia la designazione di una persona fisica che sarà la vera e propria responsabile della procedura.

L'avvocato, secondo recenti statistiche,è il professionista preferito da chi si trova a dover affrontare l'iter previsto dalla legge.

Fondamentale in questo caso è l'utilizzo di Legaldesk, il software gestionale che con pochi e semplici gesti ti consente di avere a portata di mano le pratiche, i tuoi appunti e i documenti che ti possono servirti.

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Legge 3: requisiti e fasi della procedura

Legge 3: requisiti e fasi della procedura

Ricordiamo che soltanto il debitore può dar luogo all'inizio della procedura e non i creditori.

Il primo requisito oggettivo per accedere alla legge salva-suicidi è che esista un sovraindebitamento.

L'articolo 6, comma 2, lett.a della normativa stabilisce che il sovraindebitamento è " la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Il sovraindebitamento può essere attivo ovvero dipendere da un'eccessiva fiducia nelle capacità del proprio reddito oppure passivo e quindi dovuto a casi fortuiti o eventi inattesi.

Terza categoria è quella del debito futuro o potenziale che sarà visibile con il trascorrere del tempo.

Il requisito soggettivo per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge parte da un presupposto fondamentale.

Gli aventi diritto non devono essere assoggettati o assoggettabili alla procedure concorsuali di fallimento secondo quanto stabilito dal R.D. 267 del 1942.

L'avvio della procedura può essere richiesto da:

  • il consumatore, ovvero la persona fisica.
  • imprenditore agricolo.
  • imprenditore sotto soglia di fallibilità.
  • associazioni no profit.
  • startup innovative.

Non possono ricorrere alla legge 3 coloro che non riescono a fornire una ricostruzione completa della propria situazione economica, il debitore che ha subito per cause a lui imputabili l'impugnazione, la risoluzione e la cessazione del piano del consumatore.

Sono esclusi altresì tutti coloro che sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quanto previsto dalla legge 3/2012 e i debitori che hanno fatto già richiesta della procedura di risanamento.

Non rientrano tra i debiti estinguibili quelli derivanti da obblighi alimentari e di mantenimento e i debiti derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa.

Sarà compito del legale aiutare il proprio assistito, verificando la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa, aiutandolo a stilare la domanda.

Questo è un passaggio fondamentale per aiutare i clienti sovraindebitati. Attraverso Legaldesk il legale può verificare con un click la documentazione presentata dal cliente in ogni momento, senza bisogno di essere "fisicamente" in studio.

Le procedure finalizzate alla risoluzione della crisi sono tre.

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ACCORDO CON I CREDITORI

L'accordo con i creditori prevede la presentazione di un accordo di ristrutturazione del debito. La parte deve presentare l'elenco di tutte le somme dovute ai creditori, l'elenco dei beni mobiliari e immobiliari, l'elenco delle spese di sostentamento necessarie per sé e per i componenti del nucleo familiare, le ultime 3 dichiarazioni dei redditi ed eventuali atti di disposizione effettuati nei 5 anni precedenti.

A tali documenti deve essere affiancata la relazione di fattibilità redatta dal professionista prescelto. Se il debitore è un piccola impresa questa deve produrre anche le scritture contabili relative agli ultimi 3 anni. 

L'iter inizia con la deposizione dell'istanza presso la sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente.

Tale istanza è necessaria per richiedere al Giudice la nomina dell'Ooc, Organismo di composizione della crisi, che dovrà esaminare e approvare il piano del consumatore.

Nell'istanza devono essere dichiarate le generalità del richiedente compreso il codice fiscale, il Tribunale competente, determinazione dell'oggetto della domanda, esposizione dei fatti e delle circostanze, le generalità dell'eventuale procuratore.

A questo punto il Tribunale nomina l'Organismo di Composizione della Crisi che ha il compito di aiutare il debitore o la piccola impresa a gestire il sovraindebitamento e a tutelare tutti i creditori.

Questo è un passaggio fondamentale perché per troppo tempo si è ritenuto che la legge 3 fosse un salvacondotto soltanto per i debitori.

In realtà la normativa offre una tutela anche nei confronti dei creditori perché, attraverso il piano di recupero, possono essere saldati pro-quota tutti quei debiti che vengono definiti chirografari.

Tali somme, senza l'intervento della normativa in questione, finirebbero per essere difficilmente recuperati.

Una volta ricevuta questa documentazione, l'Ooc si riunisce mentre il giudice stabilisce un termine massimo di 120 giorni per la protezione del patrimonio del debitore.

In questo lasso di tempo i creditori non possono agire, non possono chiedere sequestri conservativi o azioni esecutive. Compito del comitato riunito è quello di informare i creditori della proposta avanzata dal debitore.

Qualora arrivi il consenso scritto firmato da almeno il 60% dei creditori, il piano si ritiene accettato.

Se la risposta dei creditori non arriva entro 10 giorni, viene applicata la regola del silenzio-assenso.

PIANO DEL CONSUMATORE

In questo caso non è previsto il consenso da parte dei creditori. Il debitore ha bisogno soltanto dell'autorizzazione da parte del giudice competente.

Se questi ritiene ragionevole il piano redatto dal soggetto avente diritto in accordo con il suo legale, può dare il proprio benestare decurtando la parte rimanente della passività.

In questo caso a farla da padrona è la discrezionalità del giudice anche se i creditori possono comunque contestare il suddetto piano.

La condizione essenziale in questo caso è la presentazione di un piano particolarmente dettagliato all'Ooc , che preveda il motivo dell'insolvenza, la buona fede del debitore e le sue azioni per cercare di risolvere il debito.

La legge 3 prevede quindi un criterio che potremmo definire meritocratico perché sono abilitati alla richiesta tutti coloro che abbiano dimostrato nei 4 anni precedenti di cercare una nuova occupazione e che non abbiano quindi rifiutato tout court qualsiasi proposta di lavoro.

È fondamentale che il cliente, assistito dal suo legale, provi di non avere colpe ovvero che non abbia volutamente scelto di assumere obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità reddituale.

Nel piano verrà presentata la lista dei beni da vendere per sanare la controversia con i creditori.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

La terza procedura riguarda tutti quei casi in cui non basta la lista dei beni da vendere ma occorre procedere alla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore per procedere all'esdebitazione.

I creditori depositano le istanze di insinuazione al passivo, un atto fondamentale per accertare l'entità del debito.

Tale atto viene comunicato al liquidatore il quale, entro 30 giorni, procede alla redazione di un programma di liquidazione che dovrà sottoporre ai creditore, al debitore e depositare presso la Cancelleria del Tribunale competente.

A questo punto sempre il liquidatore può vendere i beni e ripartire in seguito il ricavato tra i vari creditori.

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Legge 3/2012 sentenze: la fase sperimentale

L'applicazione della legge salva-suicidi ha conosciuto una fase di applicazione sperimentale in cui diverse sentenze hanno contribuito a chiarire alcuni punti fondamentali.

Tra le sentenze relative alla legge 3/2012 ricordiamo quella emessa dal Tribunale di Bergamo, II sezione civile, il 16 dicembre 2014 dove sono stati chiariti i poteri di controllo da parte del Tribunale. Ne riportiamo uno stralcio significativo:

"Al giudice spetta pertanto in primis la verifica in merito all'esistenza del presupposto soggettivo integrato dalla qualità di consumatore e del presupposto oggettivo del sovraindebitamento, nelle due diverse forme in cui può essere integrato; in secondo luogo la verifica inerente alla elaborazione di un piano, a contenuto libero e atipico, di soddisfacimento del ceto creditorio. Va ulteriormente accertata la presenza delle condizioni di ammissibilità formali, cioè di tutti i documenti che devono accompagnare la proposta di piano".

La sentenza del Tribunale di Firenze, emessa il 27 agosto 2012 ha chiarito un altro aspetto fondamentale relativo all'inammissibilità del procedimento:

" Il piano deve essere rigettato per mancanza dei presupposti previsti dalla legge il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento il quale non indichi scadenze e modalità di pagamento dei creditori e che sia carente delle dichiarazioni dei redditi e della attestazione di fattibilità del piano prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 3 del 2012"

Fondamentale è la recente sentenza emessa a gennaio 2017 dal Tribunale di Como che ha incluso la posizione debitoria anche nei confronti di Equitalia e del Fisco.

Una decisione storica che ha permesso al dipendente lombardo che era arrivato a maturare un debito di oltre 500.000 euro di omologare la sua posizione riducendo il passivo a circa 50.000 euro.

Infine la suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.1869 del 1 febbraio 2016 ha stabilito il principio di diritto attraverso il quale si definisce la persona del consumatore.

Secondo questo principio "le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, nonché anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria".

Legge 3/2012 testo aggiornato

Il 1 febbraio 2017 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge C. 3671-bis che conteneva, tra le altre cose, alcune modifiche sostanziali alla legge 3/2012.

Tra queste ricordiamo la sezione relativa ai soggetti che possono richiedere lo sdebitamento.

Una volta definita la figura del consumatore, il legislatore precisa che non ha diritto di richiesta chi " è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo." Se l'insolvenza è dovuta a malafede, colpa o dolo, il consumatore è escluso dalla richiesta di sovraindebitamento.

Il concetto esteso di "colpa grave" lascia un ampio spazio interpretativo futuro al legislatore.

L'art.9 di tale legge inoltre conferma l'assoggettabilità del socio illimitatamente responsabile, andando così a sanare la diatriba nata da una doppia interpretazione della norma originaria.

Le modifiche riguardano anche la consacrazione definitiva della concorsualità di ciascun soggetto, sia esso fisico o giuridico.

In un passaggio la legge approvata stabilisce e definisce i contorni del concetto "famiglia" per agevolare l'applicazione della legge 3 in tutti quei casi in cui il sovraindebitamento riguardi membri dello stesso gruppo familiare.

Un ulteriore chiarimento riguarda l'ipotesi in cui il debitore abbia già provveduto in parte a risolvere i suoi debiti con la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Secondo il legislatore, i crediti garantiti dalla cessione del quinto possono essere ammessi alle procedure concorsuali.

Tale atto creditizio infatti è assimilabile al contratto di cessione di un credito futuro.

Tali somme quindi rimangono a disposizione del cedente ovvero del debitore entrando a pieno diritto nella somma dei beni elencati nel piano del consumatore.

Matteo Migliore - Fondatore di LEGALDESK

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