Il Processo Telematico, ha reso più semplice il lavoro degli Avvocati ed ha consentito il deposito di atti in tempi celeri in ogni foro presente sul territorio nazionale. Oggi l’Avvocato può depositare un atto oppure iscrivere una causa a ruolo, stando comodamente seduto dietro la propria scrivania. Può far sottoscrivere mandati digitalmente (purché il proprio cliente abbia il token di firma digitale e verificare i depositi telematici grazie a gestionali come LEGALDESK.
Deposito sentenza dal Giudice di Pace: perché non avviene?

Il processo telematico si fonda su due importanti provvedimenti:
- il D.M. n. 44 del 22 febbraio 2011 che detta le nuove regole tecniche del processo telematico
- il provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati datato 16 aprile 2014 che disciplina le specifiche tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione previste dall’art. 34 del citato decreto (sostituendo il precedente del 18 luglio 2011).
Tali provvedimenti, parlano di processo civile e processo penale non escludendo il Giudice di Pace. In realtà, i problemi che sorgono con i fori dei Giudici non togati, attengono all’assenza delle infrastrutture informatiche sufficienti all’utilizzazione del processo telematico. Molti di questi fori sono dislocati il luoghi ove non giunge una connessione sufficiente a far funzionare efficientemente il servizio. In fori estremamente piccoli, il costo di gestione del sistema, risulterebbe elevato rispetto al numero di utenti (Avvocati e Giudici di Pace) che lo utilizzerebbero.
Basta navigare sul sito pst.giustizia.it/PST e cliccare sulla voce “Servizio Online Giudici di Pace” per rendersi conto che alcuni di essi non consentono nemmeno la visualizzazione delle informazioni minime rinvenibili tramite il numero di R.G.
Quali “attività telematiche” sono concesse al Giudice di Pace?
Malgrado l’assenza del processo telematico in senso stretto, il sistema di notifiche telematiche può essere utilizzato presso il giudice di pace con alcuni accorgimenti.
1. Notifica di atti stragiudiziali
Sono ammesse le notifiche telematiche, come sancito dalla legge n. 53/1994, ma al Giudice di Pace non è ammesso il deposito dei file .eml o .msg. E’ opportuno, al fine di poter dimostrare l’avvenuta notifica telematica, depositare cartaceamente la stampa dell’atto stragiudiziale notificato, il messaggio PEC di avvenuta accettazione e consegna ed un’attestazione di conformità nella quale si attesta che la copia cartacea depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace è conforme all’originale notificata telematicamente e presente nel computer dello studio legale.
2. Notifica di atti giudiziali
Sono ammesse le notifiche telematiche ai sensi della legge n.53/1994 ma, oltre alla stampa dei medesimi documenti previsti per la notifica degli atti stragiudiziali, sono necessari:
- relata di notifica con modalità telematica
- procura alle liti sottoscritta dal cliente e dall’Avvocato e successivamente firmata digitalmente con il token dall’avvocato (non è necessaria l’attestazione di conformità, in quanto l’apposizione della firma digitale vale autenticazione ex art. 83 c.p.c.)
3. Notifica Sentenza
È, infine, ammessa la notifica telematica della sentenza emessa dal Giudice di Pace. In tal caso, è necessario richiedere il rilascio di una copia conforme, che dovrà essere scansionata e trasformata in .pdf. Si dovrà, successivamente, redigere la relata di notifica e la attestazione di conformità della sentenza. Dopo aver effettuato tali passaggi, è possibile notificare la sentenza al difensore della controparte, all’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi per le notifiche PEC (Reginde, Inipec, IPA ecc.)