Avvocati: i nuovi parametri per i compensi in esame


Le principali novità nel DM 37/2018 in merito ai parametri per i compensi degli avvocati sono relativi principalmente ai procedimenti di mediazione e di alla procedura di negoziazione assistita

Il decreto Ministeriale n°37 dell'8 marzo 2018 ha modificato i parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati.

E' in vigore dal 27 aprile 2018 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ha apportato una lunga serie di modifiche alla precedente tabella dei compensi, presente nel decreto Ministeriale n°55 del 2014.

L'evoluzione dei compensi per gli avvocati: la determinazione della parcella

L'evoluzione dei compensi per gli avvocati: la determinazione della parcella

Le principali novità che troverai nel DM 37/2018 in merito ai parametri per i compensi degli avvocati sono relativi principalmente ai procedimenti di mediazione e di alla procedura di negoziazione assistita.

Tuttavia, il legislatore ha apportato cambiamenti a tutti i valori tabellari relativi ai compensi in tutti gli ordini di giudizio.

Si tratta di un aggiornamento funzionale delle tariffe, in linea con quanto avviene anche con gli altri ordini professionali, per adeguare il compenso alle evoluzioni del mercato. In prima battuta, è il codice civile a fornire le linee guida per la determinazione del compenso: l'articolo 2222 c.c., determina che nel caso in cui non sia convenuto tra le parti, e non sia nemmeno possibile determinarlo sulla base degli usi locali e della consuetudine, debba essere determinato dal giudice.

Questo è il capostipite di ogni ragionamento nell'ambito dei compensi, a cui deve aggiungersi la necessità di una determinazione congrua alla grandezza dell'opera compiuta.

Una prima grande opera di modernizzazione nei parametri per la determinazione dei compensi degli avvocati è stata effettuata nel 2012, con il Decreto Legge 1/2012. In base a questo sono state abrogate le tariffe professionali e pertanto, in ambito giudiziale, il giudice da quel momento deve fare riferimento alle tabelle ministeriali, una per ogni ordine professionale.

La diversificazione a seconda dell'ambito di lavoro del legale in giudiziale, stragiudiziale, civile, penale, amministrativo e tributario ai fini della determinazione dei compensi è stata introdotta nel 2014 e non è basata sulle singole fasi del lavoro dell'avvocato. Vige, in questo caso, il principio della liquidazione delle fasi della procedura.

Rientrano tra i parametri validi per la determinazione del compenso, oltre al valore dell'opera, anche l'urgenza della stessa e il pregio dell'attività resa, nonché la complessità del lavoro da te eseguito, che contribuisce ad aumentare il valore della tua opera. Senza ombra di dubbio sono determinati anche i risultati raggiunti e, nel caso si tratto di una questione economica, anche il valore dell'affare incide nella determinazione del compenso.

In sede giudiziale, il giudice si rifà alle tabelle ministeriali dei valori medi per stabilire il tuo onorario e quel risultato, secondo il DL 2012, poteva essere incrementato o ridotto a sua discrezione, ovviamente basandosi su elementi di valutazione quanto più soggettiva possibile.

Ovviamente, al compenso determinato con i valori ministeriali devono essere sommati gli oneri accessori, di cui fanno parte sia le spese documentate sia quelle forfettarie, che devono essere valutate nell'ordine del 15% sul compenso totale.

Il DM 37/2018 ha apportato ulteriori novità nella determinazione, per trovare un compromesso più equo rispetto al passato.

Con il DM 55/2014, infatti, molti avvocati come te si sono lamentati del fatto che in diversi casi i giudici hanno applicato delle eccessive riduzioni ai compensi, motivate da attività ripetitive e inutili che nel loro ragionamento non era corretto venissero inserte nel computo valido per la determinazione della parcella finale.

Il nuovo decreto ha, quindi, accolto le richieste del Cnf per la riduzione della discrezionalità della magistratura in sede di liquidazione del compenso, ponendo al 50% il limite di riduzione sotto il quale non scendere.

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Principali modifiche introdotte dal DM 37/2018

Tra le novità più pubblicizzate del DM 37/2018, che possono interessare maggiormente la tua opera lavorativa, c'è l'introduzione di una tabella ex-novo per il calcolo dei compensi. E' stata chiamata tabella 25-bis ed è relativa alla specifica dei compensi per i procedimenti di mediazione e per la negoziazione assistita. Il legislatore in questo caso ha individuato tre diverse fasi a cui corrispondono i relativi compensi, ognuna delle quali è stata ulteriormente suddivisa in scaglioni di valore. Questo sistema è stato progettato per rendere più precisa e meno soggettiva la determinazione del compenso in una controversia. Prima di questa manovra, per la mediazione e la negoziazione assistita era necessario appoggiarsi ad altre tabelle non specifiche, che di fatto causavano forti incertezza per la determinazione dei compensi. 
Se questa parte è stata aggiunta, altre sono state più o meno rimaneggiate per andare incontro alle vecchie e nuove esigenze di determinazione.

Modifiche in sede giudiziale

  • Nel DM 37/2018 è stato previsto che il compenso può essere aumentato fino al 30% nel caso in cui il tuo lavoro in ambiente informatico sia tale che gli atti depositati siano stati redatti in maniera tale da agevolarne la fruizione. In particolare, puoi ottenere l'incremento nel caso in cui i documenti e gli allegati siano realizzati con particolare cura per favorire la ricerca testuale all'interno degli stessi. Questo rende il lavoro molto più snello, riduce i tempi e facilita l'opera anche dei giudici.
  • Se ti trovi nella condizione di dover assistere, in uno stesso processo, più soggetti nella stessa posizione, hai diritto a un aumento del compenso nella misura del 30% su ogni persona oltre la prima, fino a un massimo di dieci soggetti e a un aumento del 10% su ogni persona oltre la decima, fino a un massimo di trenta soggetti. L'aumento è stato notevole, visto che è passato dal 20 al 30% nel primo caso e dal 5 al 10% nel secondo. E' aumentato anche il numero di soggetti rientranti nel computo dell'aumento, visto che nel suo limite massimo si è passati da venti a trenta.
  • Hai diritto a un incremento fino al 50% sul compenso per la fase introduttiva, nel caso in cui tu sia in grado di portare nuovi elementi aggiunti quando il giudizio si sposta davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o davanti al Consiglio di Stato.
  • Il nuovo decreto ha stabilito che, con i nuovi parametri, i tuoi compensi in sede giudiziale non possano essere ridotti per più del 50% ma possono essere aumentati fino all'80% in riferimento ai valori medi delle tabelle di riferimento. In fase istruttoria sono stati introdotti ulteriori coefficienti, che permettono l'aumento fino al 100% e una riduzione che non può essere inferiore del 70%.

Attività penale e modifiche

Suggestive sono anche le modifiche introdotte in ambito penale, dove d'ora in poi è necessario prendere in considerazione anche il numero di atti da esaminare.

Questo nuovo parametro si somma al carattere di urgenza, al pregio e alla complessità del procedimento, nonché alla gravità e al numero di imputazioni.

Tenendo conto di questi e di tutti gli altri parametri tabellati, il giudice può disporre un aumento in ambito penale fino all'80% dei valori medi tabellati e una riduzione non superiore al 50% sugli stessi.

Altre modifiche ai parametri di determinazione introdotte dal DM 37/2018 e dal decreto fiscale

Altre modifiche ai parametri di determinazione introdotte dal DM 37/2018 e dal decreto fiscale

Oltre a quelle appena descritte, sono tante altre le novità del DM 27/2018 sulla determinazione dei compensi degli avvocati.

Il legislatore è voluto intervenire con decisione per rimettere in ordine un aspetto che, nonostante la sua importanza, presentava eccessive lacune e problemi di interpretazione.

  • Per i procedimenti arbitrali, sia rituali che irrituali, non sono stati inseriti nuovi parametri di valutazione ma quelli già previsti nelle tabelle ministeriali del DL 01/2012 non vengono più applicati all'intero collegio ma al singolo arbitro, per dare una percezione di maggiore attenzione al valore di ogni componente.
  • Per le attività stragiudiziali è stato previsto un aumenti di regola dell'80% sui valori medi indicati in tabella ma una decurtazione massima che non può mai superare il 50%.

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Anche se marginale e non direttamente dipendente dal DM 37/2018, è stata introdotta anche una nuova versione della definizione di equo compenso per gli avvocati, che nasce nel decreto fiscale del 2017 e che ha subito una modifica con la successiva revisione del 2018.

Per definizione, l'equo compenso è determinato come la parcella finale che ti spetta secondo i valori tabellati, che è stata definita sia in termini quantitativi che qualitativi. Per stabilirne il valore devono essere valutati gli elementi di contenuto, le caratteristiche e il pregio delle prestazioni effettuate.

E' importante specificare che non tutti i rapporti contrattuali con i clienti possono essere trattati con l'equo compenso. La normativa, infatti, definisce che puoi applicare questo regime esclusivamente con i clienti cosiddetti 'forti', ossia quelli con i quali sussistono delle convenzioni unilaterali da loro stessi predisposte.

E' il caso, per esempio, delle banche e delle assicurazioni e, in generale, di tutte quelle aziende che non rientrano per definizione tra le piccole, medie e micro imprese. Con il regime di equo compenso, nel caso di una convenzione tra te e una banca/assicurazione contenente clausole capestri, quindi sfavorevoli alla tua prestazione lavorativa, il giudice è in dovere di liquidarti un compenso maggiore rispetto a quello stabilito.

Il pagamento di quel che eccede tra la liquidazione e effettiva e la convenzione stabilita è a carico del tuo cliente e ti dev'essere corrisposta entro i termini indicati dal giudice...

Le clausole vessatorie sono tra gli elementi maggiormente a rischio per i professionisti come te e sono spesso presenti nei contratti in convenzione con le banche o le assicurazioni.

Si parte dal presupposto che le clausole vessatorie sono sempre nulle ma questo non invalida il contratto in sé e i suoi effetti. In caso siano presenti, puoi rivolgerti al giudice facendo notare l'inequità del contratto: dopo averle esaminate, è sua autorità dichiarare nulle le clausole vessatorie e stabilire in nuovo compenso su base tabellare.

A proposito di equo compenso, questo istituto è costante oggetto di attenzione da parte del Consiglio nazionale forense, che ha istituito un vero e proprio organo interno dedito interamente alla vigilanza sulla corretta applicazione dello stesso da parte dei clienti forti.

In più, lo stesso nucleo è incaricato di controllare l'azione dei giudici in merito ai parametri tabellari ministeriali per la loro corretta interpretazione. Periodicamente viene redatta una relazione con i risultati e la sintesi del lavoro eseguito, tramite la quale il Cns valuta eventuali azioni da compiere per la tutela degli avvocati nello svolgimento della loro attività, alla quale spetta il riconoscimento del giusto compenso.

Matteo Migliore - Fondatore di LEGALDESK

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