Atto di precetto, la nuova procedura


La nuova procedura rientra in ciò che viene comunemente definito Anti Credit Crunch ed è volta ad accelerare le tempistiche inerenti il recupero delle somme in seguito ad un decreto ingiuntivo

Se si è in una posizione creditoria verso qualcuno, uno strumento per intimare il pagamento è l'atto di precetto. Qui trovi l'articolo di riferimento per le tabelle compensi avvocati.

A rigor di logica, dovrebbe essere l'ultimo avviso prima di procedere ad un pignoramento dei beni e va recapitato al debitore con lo scopo di avvisarlo delle possibili conseguenze del suo mancato pagamento.

Prima si prova con le maniere eleganti, buone, collaborative, ma se tutto ciò non dovesse esser sufficiente è importante sapere che il precetto può divenire il mezzo con cui "sbloccare" la situazione, dato che preavvisa le cosiddette maniere forti.

Spesso basta questa comunicazione per fare in modo che il debitore corrisponda quanto dovuto, evitando così azioni forzate poco piacevoli.

Atto di precetto, cosa prevede la nuova procedura?

Atto di precetto, cosa prevede la nuova procedura?

La nuova procedura rientra in ciò che viene comunemente definito Anti Credit Crunch ed è volta ad accelerare le tempistiche inerenti il recupero delle somme in seguito ad un decreto ingiuntivo, cercando di favorire il creditore, senza penalizzare oltremodo il debitore.

Le differenze sono stabilite con modifiche all'articolo 480 del Codice di Procedura Penale espresse col Decreto 83/2015, che stabilisce come l'atto di precetto 2018 debba contenere delle diciture e formule diverse rispetto alla versione precedente.

All'atto pratico la differenza sostanziale sta nel modo di operare una volta trascorsi i 10 giorni intercorsi dalla avvenuta notifica.

La Legge invita il creditore a trovare comunque una mediazione con l'ausilio di un mediatore nominato dal giudice (ovviamente una persona appartenente ad un organismo specifico competente).

La modificazione del testo comporta l'inserimento all'interno della comunicazione scritta della possibilità di prevedere un piano di rientro prima che il creditore possa passare all'azione mettendo in pratica l'esecuzione forzata.

Il nuovo atto di precetto 2018 deve quindi includere obbligatoriamente questa informazione aggiuntiva, in modo che il debitore possa avere la possibilità di rientrare del suo debito con l'ausilio di un professionista del settore che lo aiuti a stabilire un piano di rientro al fine di rifondere quanto dovuto.

LEGGI ANCHE: Calcolo interessi legali e rivalutazione

Modello strutturale dell'atto di precetto secondo la nuova procedura

Con la nuova procedura cambia leggermente anche la forma con cui viene redatto lo scritto, fermo restando che alcuni dati sono imprescindibili e vanno obbligatoriamente riportati all'interno del documento, come espresso dall'articolo 13 del D.L. 83/2015.

Il creditore, in gergo, viene chiamato istante e devono essere indicati i dati personali di nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale.

Inoltre vanno compilati anche i campi relativi all'avvocato che sta seguendo la pratica, con chiara specifica dell'indirizzo dello studio legale, dato che fa fede come domicilio del creditore ai fini della procedura.

La parte centrale deve regolarmente riportare le generalità e il codice fiscale del debitore e contenere altresì la dichiarazione dello stato di creditore di colui il quale esige il pagamento, sulla base del titolo esecutivo del caso (ad esempio un decreto ingiuntivo).

Seguitamente vanno riportati gli importi relativi al credito e alle eventuali spese accessorie legate al processo.

La dicitura "intima e fa precetto" deve essere ben chiara e riportata poiché sono i due termini che più di altri esprimono le conseguenze e le azioni che l'una e l'altra parte devono o possono svolgere.

Tale terminologia invita il debitore il pagamento entro 10 giorni, come deve essere espressamente indicato, ma al tempo stesso autorizza il creditore a procedere forzatamente al recupero di quanto dovutogli nei tempi e nei termini previsti.

Il documento deve chiudersi con la comunicazione relativa alla possibilità che il creditore concede al debitore di avvalersi dell'intermediazione di un professionista in grado di seguirlo nella eventuale realizzazione di un piano di rientro.

Se egli accetta e chiede l'applicazione di tale opportunità, sarà il giudice che nomina l'organismo preposto e, di conseguenza, la persona di riferimento.

In questo caso (ed è qui che la modifica alla precedente procedura entra in vigore concretamente) la presenza del mediatore funge da garanzia sia per il creditore che per il debitore, ma soprattutto impedisce che l'esecuzione forzata diventi subito attiva.

Atto di precetto, cosa comporta?

L'atto di precetto comporta innanzitutto una possibilità in più che il creditore concede al debitore, lasciandogli un tempo breve entro il quale può evitare, attraverso il pagamento di quanto dovuto, l'esproprio dei suoi beni per un valore pari all'importo oggetto del precetto.

Per il creditore, invece, è uno strumento grazie al quale può recuperare il suo credito, intimando un'azione forzata verso la controparte.

Tale azione può orientarsi non solo sui beni mobiliari o immobiliari appartenenti al debitore, ma anche alla sua pensione o direttamente al suo stipendio mediante la cessione di un quinto.

Questa pratica permette così al debitore di saldare il suo debito attraverso una quota mensile a favore del creditore. Anche questa metodologia di recupero credito rientra all'interno delle azioni forzate che possono avvenire dopo la notifica del precetto, qualora il debitore non abbia saldato il conto.

Quali sono le tempistiche che riguardano l'atto di precetto?

Quali sono le tempistiche che riguardano l'atto di precetto?

Una volta che il debitore ha ricevuto la comunicazione relativa al precetto attraverso il mezzo postale, ha 10 giorni di tempo per portarsi alla pari con i pagamenti, ricomprendendo eventuali interessi e oneri accessori.

Trascorso tale periodo, qualora il debitore non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, per il creditore si manifesta il diritto di ricorrere ad una esecuzione forzata entro il termine dei 90 giorni.

Se all'interno di questo intervallo temporale egli non agisce, il diritto a procedere decade e qualunque azione esecutiva sarà perseguibile, poiché illecita.

Se il creditore volesse procedere, a questo punto avrà modo di inoltrare un nuovo atto di precetto e riproporre l'intero iter allo stesso identico modo.

La casistica prevede che un atto lasciato in giacenza in posta oltre 10 giorni, genera un secondo invio in cui vi è il sollecito verso il debitore a presentarsi presso l'ufficio postale di competenza per il ritiro della prima comunicazione.

Il secondo avviso è una vera e propria deadline dato che la normativa è portata a considerare l'atto non ritirato al pari di uno notificato.

Questa regola vale per impedire al debitore di attuare la strategia del non ritiro al fine di guadagnare dei giorni. In pratica da quel momento scattano i termini legali.

LEGGI ANCHE: Parametri forensi

Conclusione

L'atto di precetto è il documento attraverso il quale un creditore notifica ad un suo debitore l'intenzione all'avvio di un'esecuzione forzata, al fine di recuperare il credito.

Egli può rivalersi con un pignoramento di beni mobiliari, oppure direttamente sugli immobili, aprendo una procedura di pignoramento immobiliare, ma può anche agire sui conti correnti del debitore, indipendentemente se questo sia lavoratore o pensionato.

Nello specifico l'azione forzata può riguardare una parte dello stipendio o della pensione, dato che non è possibile intervenire forzatamente sull'intera somma percepita da chi è in posizione di difetto.

Prima di qualunque azione, il creditore deve intimare al debitore, proprio attraverso l'invio dell'atto di precetto, la propria intenzione esecutiva.

Senza l'atto di precetto, qualunque azione risulta illecita, a meno che non venga condotta dall'esattore o da un altro organo ammesso alla riscossione tributi (ad esempio Equitalia).

L'atto di precetto ha quindi funzione informativa, in quanto esprime anche il tempo entro cui si verificherà l'azione, lasciando, di fatto, 10 giorni di tempo al debitore per regolarizzare la sua posizione attraverso l'adempimento delle somme dovute.

Se ciò non accade, il creditore può agire forzatamente verso chi gli deve del denaro entro un termine massimo di tre mesi (90 giorni), oltre i quali il tutto decade e qualunque azione rimarrà invalidata e perseguibile.

Secondo la modifica all'articolo 480 del Codice di Procedura Penale attuata nel 2015, la nuova procedura prevede la presenza nell'avviso, della specifica indicazione relativa alla possibilità che il debitore e il creditore hanno di avvalersi di un mediatore una volta scaduti i 10 giorni a partire dal momento della notifica del precetto.

In pratica tale variante permette di accelerare le tempistiche relative al saldo del debito e tutela ancora una volta il debitore, il quale non si vede espropriato forzatamente dei propri beni mobiliari, imnmobiliari oppure di parte del suo denaro.

La possibilità ora espressa va obbligatoriamente scritta nell'atto si precetto, completando così la sua vocazione informativa.

Matteo Migliore - Fondatore di LEGALDESK

Mettiti in contatto su LinkedIn